(massima n. 1)
La presunzione di vulnerabilitā delle vittime dei reati elencati nel primo periodo del comma 1-bis dell'art. 392 cod. proc. pen., unita alla presunzione di non differibilitā della prova, implica l'obbligo per il giudice di ammettere l'incidente probatorio finalizzato all'assunzione della deposizione del soggetto vulnerabile ai sensi dello stesso articolo, salvo quando manchino i presupposti normativamente configurati che legittimano l'anticipazione dell'atto istruttorio.