L’
esperimento giudiziale appartiene ai
mezzi di prova, caratterizzati dal fatto che offrono al giudice dei risultati direttamente utilizzabili dal giudice ai fini della successiva decisione. I mezzi di prova non vanno confusi con i mezzi di ricerca della prova (ispezioni,
perquisizioni, sequestri, intercettazioni), che sono invece funzionali a permettere l’acquisizione di tracce, notizie o dichiarazioni idonee ad assumere rilevanza probatoria.
Nello specifico, il mezzo di prova in questione serve essenzialmente ad
accertare se un fatto sia avvenuto o meno in un determinato modo, mediante la riproduzione della situazione e/p la ripetizione delle modalità relative al suo presumibile svolgimento. In tal modo il giudice e le parti potranno assistere direttamente ad una plausibile riproduzione circa il modo in cui si siano effettivamente svolti i fatti, in modo da poter analizzare i vari passaggi della condotta, le cause che hanno determinato o hanno contribuito a determinare l'evento. Non si esclude che l'esperimento giudiziale possa essere altresì utilizzato per dimostrare come sarebbero andati i fatti se il soggetto agente avesse agito in maniera opportuna, come accade nei reati omissivi, in cui il giudizio c.d. controfattuale si rovescia.
Trattasi di un mezzo di prova di tipo dinamico che, essendo destinato ad una riproduzione artificiale di una esperienza dinamica, può essere disposto solo quando sia possibile riprodurre il fatto oggetto della prova nelle condizioni in cui si afferma o si ritiene essere avvenuto.
L’attenzione del legislatore si è focalizzata principalmente sulle forme da osservare nello svolgimento dell’esperimento giudiziale, come risulta dall’articolo
219.