(massima n. 1)
Con riferimento alla deposizione testimoniale resa in sede di incidente probatorio avente ad oggetto la ritrattazione di precedenti dichiarazioni rilasciate durante le indagini preliminari, il giudice è tenuto a valutare, sia in relazione allo sviluppo delle indagini sia in ottica dibattimentale, la sussistenza di elementi rilevanti ai fini della operatività del comma quarto dell'art. 500 cod. proc. pen. che abbiano potuto condizionare le dichiarazioni del teste. (La S.C., in motivazione, ha precisato che anche a seguito delle modifiche apportate all'art. 500 cod. proc. pen. dalla legge n. 63 del 2001, in sede cautelare il G.i.p. ben può attribuire maggiore attendibilità alle dichiarazioni rese dal teste del P.M. piuttosto che a quelle rese in sede di incidente probatorio, quando fondi il proprio convincimento su una motivazione logica e congrua).