1. Nei casi previsti dall'articolo 392, il presidente del tribunale o della corte di assise dispone, a richiesta di parte, l'assunzione delle prove non rinviabili(1), osservando le forme previste per il dibattimento.
2. Del giorno, dell'ora e del luogo stabiliti per il compimento dell'atto è dato avviso almeno ventiquattro ore prima al pubblico ministero, alla persona offesa e ai difensori.
3. I verbali degli atti compiuti sono inseriti nel fascicolo per il dibattimento [431](2).
Note
(1)
Vi è qui un parallelo con le ipotesi di incidente probatorio ex art. 392 e ss. in fase di indagini preliminari o di udienza preliminare per quanto attiene la non rinviabilità delle prove.
(2)
Trattandosi di assunzione anticipata della prova, l'atto deve necessariamente far parte del fascicolo del dibattimento, ovvero del materiale di cui, attraverso la lettura (art. 511), è legittima l'utilizzazione ai fini della decisione (art. 526).