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Articolo 467 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Atti urgenti

Dispositivo dell'art. 467 Codice di procedura penale

1. Nei casi previsti dall'articolo 392, il presidente del tribunale o della corte di assise dispone, a richiesta di parte, l'assunzione delle prove non rinviabili(1), osservando le forme previste per il dibattimento.

2. Del giorno, dell'ora e del luogo stabiliti per il compimento dell'atto è dato avviso almeno ventiquattro ore prima al pubblico ministero, alla persona offesa e ai difensori.

3. I verbali degli atti compiuti sono inseriti nel fascicolo per il dibattimento [431](2).

Note

(1) Vi è qui un parallelo con le ipotesi di incidente probatorio ex art. 392 e ss. in fase di indagini preliminari o di udienza preliminare per quanto attiene la non rinviabilità delle prove.
(2) Trattandosi di assunzione anticipata della prova, l'atto deve necessariamente far parte del fascicolo del dibattimento, ovvero del materiale di cui, attraverso la lettura (art. 511), è legittima l'utilizzazione ai fini della decisione (art. 526).

Ratio Legis

Il legislatore ha qui fornito risposta a quelle ipotesi di assunzione anticipata della prova che possono verificarsi in tale sede, parimenti a quanto accade nella fase di indagini preliminari o udienza preliminare quanto si propone incidente probatorio.

Spiegazione dell'art. 467 Codice di procedura penale

Il destinatario del decreto che dispone il giudizio è il presidente del tribunale o della corte d'assise, il quale può anticipare l'udienza o differirle, ma non più di una volta, tramite decreto emesso per giustificati motivi.

Il presidente è altresì destinatario dell'eventuale richiesta di parte circa l'assunzione di prove non rinviabili, nei medesimi casi che durante le indagini preliminari o di udienza preliminare consentirebbero di accedere all'istituto dell'incidente probatorio (art. 392). Si osservano le forme previste per il dibattimento.

Al pubblico ministero, alla persona offesa ed ai difensori deve essere dato avviso dell'ora, del giorno e del luogo stabiliti per il compimento dell'atto almeno ventiquattro ore prima di esso, e la mancata comunicazione determina l'inutilizzabilità delle prove in tal modo acquisite, a meno che le parti non compaiano comunque.

I verbali degli atti compiuti vanno poi a confluire nel fascicolo per il dibattimento, posto che solo tramite a lettura degli atti contenuti nel fascicolo il giudice potrà poi utilizzare gli elementi probatori acquisiti ai fini della decisione.

Massime relative all'art. 467 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 3347/2009

Il giudice per le indagini preliminari, una volta pronunciato il decreto che dispone il giudizio, perde la propria competenza funzionale in ordine ad atti che non siano quelli urgenti attinenti alla libertà personale dell'imputato. Ne consegue che ove detti atti siano comunque compiuti essi risultano affetti da nullità assoluta rilevabile anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 178, comma primo, lett. a) e 179, comma primo, cod. proc. pen.. (Fattispecie in cui la S.C., in applicazione del principio di cui in massima, ha ritenuto l'incompetenza funzionale del giudice per le indagini preliminari in ordine al decreto con cui veniva disposta dallo stesso una perizia diretta a realizzare la trascrizione delle registrazioni magnetiche di intercettazioni telefoniche o ambientali). (Annulla con rinvio, App. Bologna, 18 gennaio 2007).

Cass. pen. n. 42449/2009

La decisione in ordine alla richiesta di assunzione nella fase degli atti preliminari al dibattimento delle prove non rinviabili può essere adottata sulla base di tutti gli atti inseriti nel fascicolo per il dibattimento, in ragione del rinvio alle forme dibattimentali e non a quelle proprie dell'incidente probatorio, con l'ulteriore conseguenza che la richiesta del pubblico ministero, appunto perché non si fa applicazione delle disposizioni sull'incidente probatorio, non deve essere notificata alla difesa. (Annulla in parte senza rinvio, Ass.App. Torino, 22 dicembre 2008).

L'assunzione delle prove urgenti nella fase degli atti preliminari al dibattimento si svolge in camera di consiglio, davanti al presidente del collegio giudicante, perché Il rinvio alle forme dibattimentali non sta a significare che l'acquisizione delle prove debba avvenire in pubblica udienza ad opera dell'intero collegio. (Annulla in parte senza rinvio, Ass.App. Torino, 22 dicembre 2008).

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