Cass. pen. n. 33257/2022
In tema di adescamento di minorenni, costituisce "lusinga" idonea a "carpire la fiducia del minore" qualsiasi allettamento - fatto di frasi adulatorie, parole amiche, promesse o finte attenzioni - con cui l'agente cerchi di attrarre la persona offesa al proprio volere, onde indurla a commettere uno dei reati indicati dall'art. 609-undecies cod. pen.
Cass. pen. n. 26266/2022
In tema di adescamento di minorenni, la sussistenza del dolo specifico, ove consistente nello scopo di commettere il reato di detenzione di materiale pornografico di cui all'art. 600-quater cod. pen., deve essere necessariamente desunta facendo ricorso a parametri oggettivi, dai quali possa inferirsi il movente sessuale della condotta.
Cass. pen. n. 20427/2020
In tema di reato di adescamento previsto dall'art. 609-undecies cod. pen., il dolo specifico consistente nell'intenzione di commettere i reati di cui agli artt. 600, 600-bis 600-ter e 600-quater cod. pen., non deve necessariamente risultare manifesto da quanto esplicitato nella condotta direttamente posta in essere nei confronti del minore, ben potendo la relativa prova essere ricavata anche "aliunde".
Cass. pen. n. 36492/2019
Il reato di adescamento di minorenni, previsto dall'art. 609-undecies cod. pen., si consuma nel tempo e nel luogo in cui l'agente realizza le condotte descritte nella fattispecie incriminatrice; tuttavia, qualora l'illecito sia posto in essere tramite internet o con mezzi di comunicazione a distanza, la sua consumazione si verifica nel luogo in cui si trova il minore adescato, perché il delitto presuppone una comunicazione tra due soggetti e in tale luogo si perfeziona la dimensione offensiva del fatto.
Cass. pen. n. 17373/2019
In tema di reato di adescamento previsto dall'art. 609-undecies cod. pen., l'oggetto del dolo specifico deve riguardare anche gli atti sessuali che l'agente intende compiere carpendo la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce e, cioè, per mezzo dell'attività di adescamento descritta dalla fattispecie.
Cass. pen. n. 23173/2018
In tema di reati sessuali, non integra gli estremi del reato di cui all'art. 609-undecies cod. pen. la condotta di adescamento di minore commessa al fine di avere rapporti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici ed i sedici anni di età, essendo tale finalità estranea alle ipotesi di cui all'art. 609-quater, comma primo, n. 2) cod. pen. (Fattispecie in cui l'imputato si era spacciato per appartenente all'arma dei carabinieri al fine di ottenere un rapporto sessuale consenziente - e non a pagamento - con un minore).
Cass. pen. n. 8691/2017
In tema di reati sessuali, in forza della clausola di riserva prevista dall'art. 609-undecies cod. pen., il reato di adescamento di minori si configura soltanto quando la condotta non integra gli estremi del reato-fine neanche nella forma tentata. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto corretta la configurazione da parte del giudice di merito del reato di tentativo di atti sessuali con minorenne nella condotta dell'imputato, che aveva instaurato un intenso rapporto telefonico di natura esclusivamente sessuale con una minore degli anni quattordici, con richieste di invio di fotografie che la riproducessero nuda e proposte di incontri per consumare le pratiche sessuali oggetto delle conversazioni telefoniche, con la promessa di pagarle il prezzo del viaggio in treno per raggiungerlo).
Cass. pen. n. 16329/2015
Il delitto di adescamento di minori è punibile, in virtù della clausola di riserva "se il fatto non costituisce più grave reato", solo se non siano ancora configurabili gli estremi del tentativo o della consumazione del reato fine, in quanto, nell'ipotesi che quest'ultimo resti allo stadio della fattispecie tentata, la contestazione anche del delitto di cui all'art. 609 undecies c.p. significherebbe di fatto perseguire la stessa condotta due volte, mentre, qualora il reato fine sia consumato, la condotta di adescamento precedentemente tenuta dall'agente si risolverebbe in un antefatto non punibile. (Fattispecie in cui è stata ritenuta la configurabilità del reato di tentativo di atti sessuali con minorenne ed esclusa quella del delitto di adescamento in relazione alla condotta di imputato che, con spasmodico invio di "sms" e organizzazione di incontri spirituali o di istruzione musicale, aveva cercato di circuire ragazzi minorenni).