(massima n. 1)
In tema di impedimento del difensore per concomitanza di altro impegno professionale, spetta al difensore l'onere di prospettare in modo tempestivo e motivato le ragioni che gli impediscono di presenziare e di fornire specifica ragione della impossibilità di nominare un sostituto ai sensi dell'art. 102 c.p.p., e il giudice di merito, nel bilanciamento degli interessi della difesa con quelli dell'amministrazione della giustiza, deve attribuire priorità all'esigenza di evitare che maturino i termini di prescrizione dei reati, in ciò tenendo conto non solo del tempo necessario per il giudizio di legittimità, ma anche di quello occorrente per un eventuale giudizio di rinvio.