(massima n. 1)
La mancata comparizione dell'imputato all'udienza senza indicare alcun legittimo impedimento e senza che il giudice verifichi i presupposti atti a legittimarne la dichiarazione di contumacia — limitandosi ad annotare nel verbale di udienza che l'imputato è «libero assente» — costituisce una anomalia tale da rendere impossibile stabilire se si tratti di mancata presenza dovuta a oggettiva impossibilità di comparire o di volontaria sottrazione al contraddittorio, con la conseguenza che tale incertezza non può che essere intesa in senso favorevole all'imputato non comparso e non dichiarato ritualmente contumace. Ne consegue che, in tal caso, il rinvio conseguente all'impedimento accertato del difensore implica necessariamente la nuova citazione non solo del difensore fiduciario impedito, ma anche dell'imputato assente.