(massima n. 8)
Non lede il diritto di difesa l'esercizio da parte del pubblico ministero, ex art. 130 disp. att. c.p.p., del potere di formare il fascicolo di cui all'art. 416, comma secondo, c.p.p. mediante l'inserimento soltanto degli atti che si riferiscono alle persone ed alle imputazioni per cui richiede il rinvio a giudizio, a meno che non risulti da concreti elementi, recuperati anche attraverso investigazioni difensive, che la selezione abbia sottratto alla integrale discovery atti rilevanti per gli interessi della difesa. (La Corte aggiunge che, in ogni caso, la sanzione per la violazione dell'obbligo di cui all'art. 416, secondo comma, c.p.p. è esclusivamente quella dell'inutilizzabilità degli atti non trasmessi, non essendo prevista la nullità dell'udienza preliminare e del decreto di rinvio a giudizio).