(massima n. 1)
L'imputato contumace che tramite il suo difensore, che lo rappresenta ai sensi dell'art. 420 quater, comma secondo, c.p.p., esterni la sua volontą di comparire per ottenere la revoca dell'ordinanza dichiarativa della contumacia, in caso sia legittimamente impedito, ha diritto ad ottenere il rinvio dell'udienza ex art. 420 ter c.p.p., e la lettura dell'ordinanza di rinvio, effettuata in udienza alla presenza del difensore, sostituisce la notificazione all'imputato della data dell'udienza.