(massima n. 2)
La detenzione dell'imputato all'estero, non connessa al procedimento di estradizione, non costituisce legittimo impedimento a comparire in Italia nel procedimento pendente nei suoi confronti e non preclude, pertanto, la celebrazione del giudizio in contumacia, nel caso in cui lo stesso abbia rinunciato espressamente alla partecipazione al processo, manifestando un totale disinteresse personale, in modo assoluto, chiaro e definitivo, a prescindere dalla singola fase processuale di riferimento e dalla instaurazione eventuale di una procedura di estradizione.