(massima n. 1)
La condizione dell'imputato detenuto per altra causa che abbia dichiarato di rinunciare a comparire non č assimilabile a quella dell'imputato contumace e, pertanto, allo stesso non č dovuta la notifica dell'estratto contumaciale di sentenza. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto che il termine per impugnare decorreva dalla data di deposito della motivazione della sentenza).