(massima n. 1)
In tema di impedimento a comparire dell'imputato, l'assoluta impossibilitą necessita la precisa rappresentazione al giudice della natura della patologia; ne consegue che generiche certificazioni dalle quali non si identifica la natura dell'infermitą ed i suoi concreti profili ostativi non sono idonee a provare il legittimo impedimento. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto generica la certificazione relativa a «un intervento chirurgico» subito dall'istante).