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Articolo 322 bis Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 04/10/2024]

Appello

Dispositivo dell'art. 322 bis Codice di procedura penale

(1)1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 322(2), il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione, possono proporre appello contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo e contro il decreto di revoca del sequestro emesso dal pubblico ministero(3).

1-bis. Sull'appello decide, in composizione collegiale, il tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento(4).

2. L'appello non sospende l'esecuzione del provvedimento [588]. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dall'articolo 310.

Note

(1) Tale articolo è stato inserito dall’art. 17 del d. Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12.
(2) L'appello è comunque un rimedio di impugnazione di affermata natura residuale e comunque alternativa al riesame.
(3) L'appello può essere proposte solo contro le ordinanze di contenuto non costitutivo, per tali intendendosi quelle di modifica, sostituzione, revoca della misura o di rigetto delle relative istanze.
(4) Tale comma è stato aggiunto dall'art. 4, del D.L. 23 ottobre 1996, n. 553 convertito in l. 23 dicembre 1996, n. 652.

Ratio Legis

Anche il sequestro preventivo può essere sottoposto ad impugnazione, in un'ottica di garanzia dei soggetti coinvolti.

Spiegazione dell'art. 322 bis Codice di procedura penale

L'articolo precedente stabilisce che avverso il sequestro preventivo il soggetto interessato possa chiedere il riesame, per la cui disciplina si rinvia all'articolo 324.

Solamente per il sequestro preventivo è poi prevista la possibilità di proporre altresì appello, fruibile da chiunque abbia interesse, ovvero dall'imputato, dal responsabile civile e da coloro che vantano un diritto reale sulla cosa in sequestro o possano ricevere un pregiudizio dallo stesso.

Viene inoltre stabilito che il mero appello non sospende l'esecuzione, per la quale è invece necessario un apposito provvedimento del giudice.

Massime relative all'art. 322 bis Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 21640/2018

È inammissibile l'impugnazione proposta con mezzo di gravame diverso da quello prescritto, quando dall'esame dell'atto si tragga la conclusione che la parte impugnante abbia voluto effettivamente esperire il mezzo di gravame non consentito dalla legge.(Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto immune da censure l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto ai sensi dell'art. 322-bis cod. proc. pen. avverso il provvedimento di rigetto di revoca parziale del sequestro disposto dal medesimo tribunale in funzione di giudice dell'esecuzione, anzichè disporre la conversione del gravame in opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc.pen.).

Cass. pen. n. 6223/2018

Avverso il provvedimento del g.i.p. che abbia disposto la sostituzione dei beni che formano oggetto di sequestro preventivo non può essere proposto ricorso diretto per cassazione, ammesso soltanto nei confronti del provvedimento impositivo della misura, ma appello cautelare ex art. 322-bis cod. proc. pen. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha qualificato come appello il ricorso avverso il provvedimento di sostituzione del sequestro di conti correnti con il sequestro di un immobile e trasmesso gli atti al tribunale del riesame).

Cass. pen. n. 48126/2017

In tema di misure cautelari reali, il terzo rimasto estraneo al processo, formalmente proprietario del bene già in sequestro, di cui sia stata disposta con sentenza la confisca, può chiedere al giudice della cognizione, prima che la pronuncia sia divenuta irrevocabile, la restituzione del bene e, in caso di diniego, proporre appello dinanzi al tribunale del riesame. (In motivazione, la Corte ha affermato che, qualora venga erroneamente proposta opposizione mediante incidente di esecuzione, questa va qualificata come appello e trasmessa al tribunale del riesame).

Cass. pen. n. 11869/2017

Avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca del sequestro preventivo non può essere proposto ricorso immediato per cassazione, ma appello cautelare ex art. 322 bis cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha qualificato il ricorso proposto come appello e trasmesso gli atti al tribunale del riesame).

Cass. pen. n. 11204/2016

In tema di misure cautelari reali, è immediatamente esecutiva l'ordinanza emessa a norma dell'art. 322-bis cod. proc. pen. dal tribunale del riesame che, in accoglimento dell'appello del P.M., abbia disposto il sequestro preventivo, in quanto la clausola di compatibilità che regola il rinvio alle disposizioni di cui all'art. 310 cod. proc. pen. esclude l'operatività del terzo comma di tale articolo, ai sensi del quale l'efficacia del provvedimento è differita fino alla definitività dello stesso, trattandosi di previsione riferita esclusivamente alla libertà personale.

Cass. pen. n. 24967/2015

In tema di misure cautelari reali, è immediatamente esecutiva l'ordinanza emessa a norma dell'art. 322-bis cod. proc. pen. dal tribunale del riesame che, in accoglimento dell'appello del P.M., abbia disposto il sequestro preventivo, in quanto la clausola di compatibilità che regola il rinvio alle disposizioni di cui all'art. 310 cod. proc. pen. esclude l'operatività del terzo comma di questa disposizone, la quale differisce l'efficacia del provvedimento alla definitività dello stesso, trattandosi di previsione riferita esclusivamente alla libertà personale.

Cass. pen. n. 5380/2015

In tema di misure cautelari reali, quando sia intervenuta una sentenza non irrevocabile di condanna, al terzo interessato è precluso fino alla formazione del giudicato di rivolgersi al giudice della cognizione per far valere i propri diritti sui beni in sequestro.

Cass. pen. n. 28003/2014

In tema di sequestro preventivo, i provvedimenti del giudice che procede in ordine ai poteri e all'operato dell'amministratore giudiziario, non attenendo all'applicazione o alla modifica del vincolo cautelare, ma alle modalità esecutive ed attuative della misura, non sono impugnabili davanti giudice dell'appello cautelare ex art. 322 bis cod. proc. pen., ma le questioni che ad essi si riferiscono devono essere proposte al giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 666, comma quarto, cod. proc. pen.

Cass. pen. n. 22652/2014

In tema di sequestro preventivo, la disposizione di cui all'art. 322 bis c.p.p., che prevede la generale appellabilità delle ordinanze adottate in materia, trova applicazione anche nelle ipotesi in cui il giudice abbia provveduto a dichiarare l'inammissibilità delle istanze di revoca delle misure con le forme del decreto motivato in luogo della ordinanza, a seguito della erronea qualificazione della richiesta quale incidente di esecuzione, in virtù del principio della prevalenza del contenuto sostanziale dell'atto impugnato e della sua funzione processuale, rispetto alla mera denominazione formale. (In applicazione del principio la Suprema Corte ha qualificato il ricorso come appello e trasmesso gli atti al Tribunale del riesame competente).

Cass. pen. n. 43541/2013

In tema di sequestro preventivo, qualora il giudice disponga, dopo la sentenza di assoluzione, la revoca della misura e la restituzione all'avente diritto, individuandolo nella parte civile, l'imputato che aveva subito il sequestro può impugnare tale decisione proponendo un incidente di esecuzione, e non con l'appello ex art. 322 bis cod. proc. pen.

Cass. pen. n. 35786/2012

In sede di appello cautelare ex art. 322 bis c.p.p., quando il Tribunale accoglie l'impugnazione proposta dal P.M. e dispone la misura cautelare reale, ha comunque l'obbligo di valutare la sussistenza di tutti i presupposti del sequestro preventivo, a prescindere dai motivi di gravame proposti, non potendo l'effetto devolutivo essere interpretato in senso riduttivo e meccanicistico, giacché i profili sostanziali sono presupposti collegati con i motivi dedotti e vanno apprezzati non soltanto nel giudizio di riesame, ma anche in sede di appello.

Cass. pen. n. 40827/2010

Il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa in sede di appello cautelare ai sensi dell'art. 322 bis c.p.p. è proponibile solo per violazione di legge. Ne consegue che non possono essere dedotti con il predetto mezzo di impugnazione vizi della motivazione, non rientrando nel concetto di violazione di legge, come indicato negli artt. 111 Cost. e 606, lett. b) e c), c.p.p., anche la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione, separatamente previste come motivo di ricorso dall'art. 606, lett. e), stesso codice.

Cass. pen. n. 41398/2009

In tema di responsabilità da reato degli enti, è inammissibile l'appello avverso il rigetto dell'istanza di restituzione dei beni sottoposti a sequestro preventivo presentata dal legale rappresentante della persona giuridica, divenuto incompatibile in quanto indagato o imputato del reato presupposto.

In tema di responsabilità da reato degli enti, i diritti di difesa, con esclusione degli atti difensivi cosiddetti personalissimi, possono essere esercitati in qualunque fase del procedimento dal difensore nominato d'ufficio, anche qualora la persona giuridica non si sia costituita ovvero quando la sua costituzione debba considerarsi inefficace a causa dell'incompatibilità del rappresentante legale perché indagato o imputato del reato presupposto.

In tema di responsabilità da reato degli enti, il rappresentante legale incompatibile, perché indagato o imputato del reato presupposto, non può provvedere neppure alla nomina del difensore di fiducia dell'ente, per il generale e assoluto divieto di rappresentanza posto dall'art. 39 D.L.vo n. 231 del 2001.

In tema di responsabilità da reato degli enti, la persona giuridica, non potendo costituirsi nel procedimento a suo carico attraverso il proprio rappresentante legale, qualora questi sia indagato o imputato del reato presupposto, deve provvedere alla sostituzione del rappresentante legale divenuto incompatibile ovvero nominarne altro con poteri limitati alla sola partecipazione al suddetto procedimento.

Cass. pen. n. 36064/2009

Il provvedimento del giudice di vendita dei beni sottoposti a sequestro preventivo è impugnabile mediante appello ex art. 322 bis c.p.p., rientrando lo stesso tra le "ordinanze in materia di sequestro preventivo".

Cass. pen. n. 10029/2009

Anche colui che è indagato per un reato connesso a quello in relazione al quale è stato disposto il sequestro preventivo può essere legittimato alla proposizione dell'appello ex art. 322 bis c.p.p., purché vanti un interesse concreto ed attuale. (In relazione all'appello proposto avverso la revoca di un sequestro preventivo disposta in un procedimento connesso, la Corte ha ritenuto privo di apprezzabile rilevanza giuridica l'interesse del ricorrente di accertare, attraverso la verifica del "fumus commissi delicti", la credibilità dei denuncianti, a loro volta indagati per il reato per il quale era stata disposta la cautela reale).

Cass. pen. n. 39913/2008

Avverso il provvedimento di dissequestro adottato in sede dibattimentale non è esperibile il ricorso per cassazione bensì l'appello al tribunale del riesame, che è rimedio di carattere generale per tutti i provvedimenti, diversi da quello impositivo della misura. (Nella specie la Corte ha convertito il ricorso in appello ).

Cass. pen. n. 37695/2008

In tema di riesame del sequestro preventivo o probatorio, il terzo proprietario della cosa in sequestro non ha diritto alla notificazione dell'avviso d'udienza. (In motivazione, la S.C. ha precisato che il terzo proprietario può far valere le proprie ragioni esercitando la facoltà d'intervento spontaneo nella procedura e, al più tardi, nella fase esecutiva ).

Cass. pen. n. 4554/2008

L'ordinanza con cui il giudice del dibattimento, in pendenza del processo, provvede sull'istanza di dissequestro, proposta da un terzo che non è parte del giudizio, è impugnabile esclusivamente mediante l'appello previsto dall'art. 322 bis c.p.p., non trovando applicazione in tale ipotesi il generale principio dell'impugnabilità dell'ordinanza unitamente alla sentenza che definisce il giudizio, in quanto il terzo non è legittimato a proporre impugnazione avverso tale sentenza.

Cass. pen. n. 29884/2007

In sede di impugnazione di misure cautelari reali è preclusa, dopo l'esercizio dell'azione penale, ogni valutazione concernente il fumus commissi delicti.

Cass. pen. n. 21888/2007

In tema di misure cautelari reali, ai fini della decorrenza dei termini per le impugnazioni previste dagli artt. 322 bis e 324 c.p.p., assume rilievo fondamentale e determinante la data di effettiva conoscenza, da parte del titolare del diritto di impugnazione, del provvedimento emesso dal giudice. (Nella specie, in applicazione di tale principio, è stato ritenuto tardivo l'appello avverso ordinanza di reiezione della richiesta di sequestro preventivo che era stato proposto dal pubblico ministero dopo il decorso di dieci giorni dalla data in cui detta ordinanza gli era stata trasmessa «per l'esecuzione», cioè per la restituzione agli aventi diritto dei beni di cui lo stesso pubblico ministero aveva disposto il sequestro in via di urgenza, ai sensi dell'art. 321, comma 3 bis, c.p.p.).

Cass. pen. n. 26299/2006

Nel procedimento conseguente all'appello proposto dal P.M. contro l'ordinanza del G.i.p. di revoca del sequestro preventivo, è legittima la produzione di documentazione relativa ad elementi probatori «nuovi» preesistenti o sopravvenuti, sempre che sia rispettato l'ambito del devolutum e sia assicurato il contraddittorio delle parti (Fattispecie relativa a procedimento svoltosi in sede di rinvio, dopo l'annullamento della cassazione. La Corte ha rilevato che il diniego di accoglimento della richiesta di produzione documentale, pronunciato dal Tribunale del riesame nella procedura camerale conclusa con il provvedimento poi annullato, non aveva dato luogo a «giudicato cautelare» dal momento era rimasta oggetto del «deducibile» e non del «dedotto» non essendo stata gravata con i motivi di ricorso dal P.M. il quale era risultato vittorioso e pertanto non aveva avuto interesse ad impugnare né il provvedimento conclusivo né l'ordinanza istruttoria che solo con il primo poteva essere gravata).

Cass. pen. n. 30346/2004

L'art. 322 bis c.p.p., prevedendo genericamente la esperibilità dell'appello avverso tutte le ordinanze in materia di sequestro preventivo, trova applicazione anche con riguardo a ordinanze in materia di restituzione delle cose sequestrate, a preferenza dell'art. 263 c.p.p., dettato per il solo sequestro probatorio.

Cass. pen. n. 1708/2003

In tema di misure cautelari reali, i distinti procedimenti incidentali previsti dall'art. 322 c.p.p., giudizio di riesame, e dall'art. 322 bis c.p.p., appello, hanno presupposti, funzioni e limiti diversi. Pertanto, non possono essere dedotti con l'appello, motivi che avrebbero dovuto essere proposti col riesame e ciò sia che il procedimento del riesame non abbia avuto successo per l'istante sia che non sia stato neppure proposto, in quanto l'esaurirsi di una fase procedimentale determina preclusioni endoprocessuali rigide.

Cass. pen. n. 28060/2002

In tema di sequestro preventivo eseguito presso un terzo, il provvedimento di restituzione a favore di altri non deve essere preceduto dalla convocazione del terzo in camera di consiglio, come previsto per il sequestro probatorio dall'art. 263, comma 2 c.p.p. — non richiamato dall'art. 104 att. c.p.p. — ovvero, in materia di criminalità organizzata, dall'art. 2 ter della legge 31 maggio 1965, n. 575, in quanto il terzo può chiedere la revoca del sequestro e la restituzione dei beni, a norma dell'art. 321, comma 3, ed è legittimato all'appello ai sensi dell'art. 322 bis del codice di rito.

Cass. pen. n. 42543/2001

È qualificabile come appello ex art. 322 bis c.p.p. e non come ricorso per cassazione avverso provvedimento adottato dal giudice dell'esecuzione il gravame che venga proposto avverso un decreto di archiviazione nella parte in cui lo stesso respinga la richiesta di restituzione di una cosa (nella specie, immobile ritenuto abusivo), che, nel corso del procedimento, era stata oggetto di sequestro preventivo.

Cass. pen. n. 1809/2000

In tema di misure cautelari reali, allorché l'ordinanza di accoglimento dell'appello avverso il provvedimento di sequestro sia affetta da vizi di violazione di legge tali che in ogni caso l'appello dovrebbe essere rigettato e il sequestro confermato, la Corte di cassazione annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, disponendo contestualmente la trasmissione di copia del dispositivo al P.M. presso il tribunale per l'esecuzione del ripristinando sequestro.

Cass. pen. n. 1503/2000

Avverso l'ordinanza di convalida del sequestro preventivo ed il contestuale decreto di sequetro adottato dal giudice per le indagini preliminari ai sensi dell'art. 321, comma 3 bis, c.p.p., sono proponibili due diversi mezzi di impugnazione: l'appello, ex art. 322 bis c.p.p., per la parte in cui il giudice, accertata la sussistenza degli estremi della necessità e dell'urgenza, abbia convalidato il decreto di sequestro del pubblico ministero, nonché il riesame, ex art. 322 c.p.p., per la parte in cui il giudice, controllata l'esistenza del fumus e del periculum, abbia disposto il sequestro preventivo. (Nell'affermare tale principio la Corte ha altresì precisato che, ove l'interessato abbia optato per il riesame, gli è inibito proporre in tale sede ogni questione concernente la convalida ed, in particolare, l'esistenza del requisito dell'urgenza del sequestro effettuato dal pubblico ministero).

Cass. pen. n. 1552/2000

Avverso il provvedimento di cui all'art. 260, comma 3, c.p.p., con il quale l'autorità giudiziaria abbia disposto l'alienazione o la distruzione delle cose suscettibili di alterazione, sottoposte a sequestro, non è esperibile l'appello di cui all'art. 322 bis c.p.p., in quanto quest'ultimo, siccome costituente un mezzo di gravame, soggiace al principio generale di tassatività. Tenuto conto del collegamento funzionale tra siffatta ordinanza ed il provvedimento di sequestro, alla quale inerisce, è esperibile invece, avverso di essa — ex art. 263, comma 5, c.p.p. — da parte dei soggetti interessati, l'opposizione al Gip in camera di consiglio, nelle forme di cui all'art. 127 c.p.p.

Cass. pen. n. 6550/2000

I rimedi del riesame e dell'appello dinanzi al tribunale capoluogo di provincia o di distretto sono di regola esperibili contro tutti i provvedimenti comunque adottati in materia cautelare da qualsiasi giudice, sia nella fase delle indagini preliminari, sia in quelle successive. (Fattispecie relativa a ricorso contro dichiarazione di inammissibilità dell'appello avverso provvedimento di sequestro preventivo adottato dal giudice dibattimentale, in ordine alla quale la S.C. ha ritenuto che non potesse trovare applicazione l'art. 586 c.p.p., bensì l'art. 322 bis stesso codice, in forza della riserva contenuta nel primo, che ne limita la sfera di operatività ai casi in cui non è diversamente stabilito).

Cass. pen. n. 2669/1999

In tema di riesame di misure cautelari personali, il dovere di notificare al difensore di fiducia l'avviso di fissazione dell'udienza camerale deve ritenersi accolto — stante l'urgenza conseguente alla ristrettezza e alla perentorietà dei termini stabiliti dal legislatore in ragione della sollecita tutela dello status libertatis — quando siano tempestivamente compiuti gli atti idonei alla notificazione e tuttavia questa non si sia perfezionata a causa della condotta negligente o incurante del difensore di fiducia, sul quale incombe l'onere di rendere attuabile la ricezione degli avvisi urgenti, inerenti al procedimento incidentale da lui stesso promosso. (Principio enunciato nel caso di notificazione a mezzo degli agenti di polizia giudiziaria i quali, recatisi presso lo studio del difensore, lo avevano trovato chiuso per ferie di fine anno).

Cass. pen. n. 416/1999

In tema di misure cautelari reali, avverso il decreto di sequestro emesso in via di urgenza dal P.M. l'ordinamento prevede un mezzo di tutela in forza dell'art. 322 bis c.p.p. che, quale norma di chiusura, consente l'appello contro tutti i provvedimenti di sequestro preventivo.

Cass. pen. n. 2811/1998

La dizione contenuta nell'art. 322 bis c.p.p., secondo la quale l'appello può essere proposto contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo deve intendersi riferita soltanto ai provvedimenti che comunque operano in tema di misura cautelare reale, ad esclusione di quelli con cui la misura cautelare viene disposta, costituendo tale articolo una norma di chiusura che consente l'appello contro tutti i provvedimenti in materia di sequestro preventivo non soggetti a riesame ex art. 322 c.p.p.

Cass. pen. n. 2137/1998

Ai sensi dell'art. 322 bis c.p.p., che rinvia all'art. 310 c.p.p., il tribunale investito dell'appello in tema di misure cautelari reali decide entro venti giorni dalla ricezione degli atti. Questo termine non è a pena di decadenza, come quello stabilito dall'art. 309, comma decimo, c.p.p. per la decisione sul riesame. Né potrebbe invocarsi la decadenza stabilita dall'art. 99 disp. att. del codice, che riguarda solo i termini per impugnare e non quelli per decidere sull'impugnazione.

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