(massima n. 1)
L'ordinanza con cui il giudice del dibattimento, in pendenza del processo, provvede sull'istanza di dissequestro, proposta da un terzo che non č parte del giudizio, č impugnabile esclusivamente mediante l'appello previsto dall'art. 322 bis c.p.p., non trovando applicazione in tale ipotesi il generale principio dell'impugnabilitā dell'ordinanza unitamente alla sentenza che definisce il giudizio, in quanto il terzo non č legittimato a proporre impugnazione avverso tale sentenza.