(massima n. 1)
Nel procedimento conseguente all'appello proposto dal P.M. contro l'ordinanza del G.i.p. di revoca del sequestro preventivo, è legittima la produzione di documentazione relativa ad elementi probatori «nuovi» preesistenti o sopravvenuti, sempre che sia rispettato l'ambito del devolutum e sia assicurato il contraddittorio delle parti (Fattispecie relativa a procedimento svoltosi in sede di rinvio, dopo l'annullamento della cassazione. La Corte ha rilevato che il diniego di accoglimento della richiesta di produzione documentale, pronunciato dal Tribunale del riesame nella procedura camerale conclusa con il provvedimento poi annullato, non aveva dato luogo a «giudicato cautelare» dal momento era rimasta oggetto del «deducibile» e non del «dedotto» non essendo stata gravata con i motivi di ricorso dal P.M. il quale era risultato vittorioso e pertanto non aveva avuto interesse ad impugnare né il provvedimento conclusivo né l'ordinanza istruttoria che solo con il primo poteva essere gravata).