(massima n. 1)
La dizione contenuta nell'art. 322 bis c.p.p., secondo la quale l'appello può essere proposto contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo deve intendersi riferita soltanto ai provvedimenti che comunque operano in tema di misura cautelare reale, ad esclusione di quelli con cui la misura cautelare viene disposta, costituendo tale articolo una norma di chiusura che consente l'appello contro tutti i provvedimenti in materia di sequestro preventivo non soggetti a riesame ex art. 322 c.p.p.