(massima n. 1)
In tema di misure cautelari reali, i distinti procedimenti incidentali previsti dall'art. 322 c.p.p., giudizio di riesame, e dall'art. 322 bis c.p.p., appello, hanno presupposti, funzioni e limiti diversi. Pertanto, non possono essere dedotti con l'appello, motivi che avrebbero dovuto essere proposti col riesame e ciò sia che il procedimento del riesame non abbia avuto successo per l'istante sia che non sia stato neppure proposto, in quanto l'esaurirsi di una fase procedimentale determina preclusioni endoprocessuali rigide.