(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 322 bis c.p.p., che rinvia all'art. 310 c.p.p., il tribunale investito dell'appello in tema di misure cautelari reali decide entro venti giorni dalla ricezione degli atti. Questo termine non č a pena di decadenza, come quello stabilito dall'art. 309, comma decimo, c.p.p. per la decisione sul riesame. Né potrebbe invocarsi la decadenza stabilita dall'art. 99 disp. att. del codice, che riguarda solo i termini per impugnare e non quelli per decidere sull'impugnazione.