(massima n. 1)
Il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa in sede di appello cautelare ai sensi dell'art. 322 bis c.p.p. č proponibile solo per violazione di legge. Ne consegue che non possono essere dedotti con il predetto mezzo di impugnazione vizi della motivazione, non rientrando nel concetto di violazione di legge, come indicato negli artt. 111 Cost. e 606, lett. b) e c), c.p.p., anche la mancanza o la manifesta illogicitā della motivazione, separatamente previste come motivo di ricorso dall'art. 606, lett. e), stesso codice.