(massima n. 1)
In tema di sequestro preventivo, la disposizione di cui all'art. 322 bis c.p.p., che prevede la generale appellabilitą delle ordinanze adottate in materia, trova applicazione anche nelle ipotesi in cui il giudice abbia provveduto a dichiarare l'inammissibilitą delle istanze di revoca delle misure con le forme del decreto motivato in luogo della ordinanza, a seguito della erronea qualificazione della richiesta quale incidente di esecuzione, in virtł del principio della prevalenza del contenuto sostanziale dell'atto impugnato e della sua funzione processuale, rispetto alla mera denominazione formale. (In applicazione del principio la Suprema Corte ha qualificato il ricorso come appello e trasmesso gli atti al Tribunale del riesame competente).