(massima n. 1)
In tema di sequestro preventivo, i provvedimenti del giudice che procede in ordine ai poteri e all'operato dell'amministratore giudiziario, non attenendo all'applicazione o alla modifica del vincolo cautelare, ma alle modalitą esecutive ed attuative della misura, non sono impugnabili davanti giudice dell'appello cautelare ex art. 322 bis cod. proc. pen., ma le questioni che ad essi si riferiscono devono essere proposte al giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 666, comma quarto, cod. proc. pen.