(massima n. 1)
Avverso il provvedimento di cui all'art. 260, comma 3, c.p.p., con il quale l'autoritā giudiziaria abbia disposto l'alienazione o la distruzione delle cose suscettibili di alterazione, sottoposte a sequestro, non č esperibile l'appello di cui all'art. 322 bis c.p.p., in quanto quest'ultimo, siccome costituente un mezzo di gravame, soggiace al principio generale di tassativitā. Tenuto conto del collegamento funzionale tra siffatta ordinanza ed il provvedimento di sequestro, alla quale inerisce, č esperibile invece, avverso di essa ex art. 263, comma 5, c.p.p. da parte dei soggetti interessati, l'opposizione al Gip in camera di consiglio, nelle forme di cui all'art. 127 c.p.p.