(massima n. 1)
In tema di riesame di misure cautelari personali, il dovere di notificare al difensore di fiducia l'avviso di fissazione dell'udienza camerale deve ritenersi accolto — stante l'urgenza conseguente alla ristrettezza e alla perentorietà dei termini stabiliti dal legislatore in ragione della sollecita tutela dello status libertatis — quando siano tempestivamente compiuti gli atti idonei alla notificazione e tuttavia questa non si sia perfezionata a causa della condotta negligente o incurante del difensore di fiducia, sul quale incombe l'onere di rendere attuabile la ricezione degli avvisi urgenti, inerenti al procedimento incidentale da lui stesso promosso. (Principio enunciato nel caso di notificazione a mezzo degli agenti di polizia giudiziaria i quali, recatisi presso lo studio del difensore, lo avevano trovato chiuso per ferie di fine anno).