(massima n. 1)
In tema di sequestro preventivo eseguito presso un terzo, il provvedimento di restituzione a favore di altri non deve essere preceduto dalla convocazione del terzo in camera di consiglio, come previsto per il sequestro probatorio dall'art. 263, comma 2 c.p.p. — non richiamato dall'art. 104 att. c.p.p. — ovvero, in materia di criminalità organizzata, dall'art. 2 ter della legge 31 maggio 1965, n. 575, in quanto il terzo può chiedere la revoca del sequestro e la restituzione dei beni, a norma dell'art. 321, comma 3, ed è legittimato all'appello ai sensi dell'art. 322 bis del codice di rito.