Cass. pen. n. 22540/2018
La presentazione di una denuncia penale o l'instaurazione di una causa civile per il risarcimento del danno nei confronti di un magistrato non è di per sé sufficiente ad integrare l'ipotesi di ricusazione trattandosi di iniziative riferibili alla parte e non al magistrato, mentre il sentimento di grave inimicizia, per risultare pregiudizievole, deve essere reciproco e deve trarre origine da rapporti di carattere privato, estranei al processo, non potendosi desumere dal mero trattamento riservato in tale sede alla parte, anche se da questa ritenuto frutto di mancanza di serenità. (Fattispecie relativa a dichiarazione di ricusazione fondata sulla presentazione di una domanda di risarcimento danni nei confronti del magistrato in quanto lo stesso aveva fatto parte, in qualità di relatore, del collegio che aveva applicato al ricorrente la misura di prevenzione della sorveglianza speciale, successivamente revocata dalla corte di appello).
Cass. pen. n. 11982/2018
Non sussistono i presupposti per la ricusazione del giudice, ex art. 37, comma 1, lett. a) cod. proc. pen., qualora il giudice dell'udienza preliminare, investito di un procedimento per il delitto di cui all'art. 416-bis nei confronti dell'imputato ricusante,abbia in precedenza, nel corso di altro procedimento relativo a differenti soggetti, convalidato decreti di intercettazione afferenti ad uno stesso contesto criminale mafioso e basati su identici elementi di prova, senza esprimere valutazioni di merito in ordine alle responsabilità dello stesso ricusante.
Cass. pen. n. 3033/2018
In tema di ricusazione, il carattere indebito della manifestazione del convincimento del giudice sui fatti oggetto dell'imputazione, di cui all'art. 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., richiede che l'esternazione venga espressa senza alcuna necessità funzionale e al di fuori di ogni collegamento con l'esercizio delle funzioni esercitate nella specifica fase procedimentale e va escluso nel caso di esternazione incidentale ed occasionale fatta in diverso procedimento, su particolari aspetti della vicenda sottoposta al giudizio. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima l'esclusione della causa di ricusazione eccepita nel caso in cui lo stesso giudice per le indagini peliminari, chiamato a decidere della misura interdittiva nei confronti dell'ente, nell'ambito del medesimo procedimento, aveva espresso considerazioni sul contesto organizzativo e decisionale della società in un precedente provvedimento cautelare nei confronti dell'indagato, persona fisica e socio dell'ente).
Cass. pen. n. 18306/2017
È insindacabile in sede di legittimità, in quanto frutto di un motivato e non implausibile apprezzamento di fatto, la decisione che escluda che sia qualificabile come indebita anticipazione di giudizio, l'avvenuta predisposizione da parte del giudice di una bozza del dispositivo di condanna, rinvenuta nel fascicolo processuale, sul rilievo che non era sottoscritta e che non risultava che quel dispositivo fosse effettivamente quello che il giudice avrebbe emesso.
Cass. pen. n. 15849/2017
In tema di ricusazione, non può integrare una manifestazione indebita del convincimento del giudice ai sensi dell'art. 37, comma primo, lett. b), cod. proc. pen., la motivazione espressa nel provvedimento di autorizzazione alla intercettazione di conversazioni e comunicazioni di cui all'art. 267, comma primo, cod. proc. pen., qualora essa sia riferita ai presupposti richiesti dalla legge per l'autorizzazione delle intercettazioni, ovvero all'esistenza di gravi indizi di reato ed all'assoluta indispensabilità delle stesse ai fini della prosecuzione delle indagini.
Cass. pen. n. 11/2016
L'esercizio del potere cautelare in corso di giudizio non determina una situazione di incompatibilità rilevabile come motivo di ricusazione, poiché il giudice è titolare della competenza accessoria cautelare che si radica in ragione di quella principale del giudizio sul merito. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto immune da censure la declaratoria di inammissibilità dell'istanza di ricusazione avanzata nei confronti del giudice chiamato a celebrare il giudizio abbreviato, il quale aveva in precedenza respinto, quale giudice dell'udienza preliminare, la richiesta di sostituzione della misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari).
Cass. pen. n. 16453/2015
È inammissibile la richiesta di ricusazione di cui all'art. 37, comma primo, lett. b), c.p.p., in relazione alle funzioni legittimamente esercitate dal giudice nella stessa fase del procedimento, in quanto, altrimenti, ne deriverebbe la frammentazione di quest'ultimo e si consentirebbe alle parti, per mezzo della reiterazione di istanze incidentali, di determinare la rimozione del giudice già investito del processo. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso che costituisse motivo di ricusazione l'avere un giudice concorso ad assumere due ordinanze in materia "de libertate" nella pendenza del giudizio di appello in sede di merito).
Cass. pen. n. 47586/2014
Integra la causa di ricusazione di cui all'art. 37, comma primo, lett. b), cod. proc. pen. (come inciso da Corte cost., sent. n. 283 del 2000) la circostanza che il medesimo magistrato, chiamato a valutare la posizione di un imputato nell'udienza preliminare, abbia già pronunciato decreto di archiviazione nei confronti di un concorrente nel medesimo reato, allorquando nella motivazione di tale provvedimento risultino espresse - anche se "per relationem" alla richiesta di archiviazione del P.M. - valutazioni di merito sui fatti ascritti al soggetto sottoposto a giudizio, a nulla rilevando che dette valutazioni possano risultare ultronee, o comunque non funzionali alla coerenza e completezza della motivazione del decreto.
Cass. pen. n. 36847/2014
In tema di ricusazione, qualora la relativa causa sia sorta nel corso dell'udienza, la parte ha solo l'onere di formulare la dichiarazione di ricusazione prima del termine dell'udienza, con esplicita riserva di formalizzare tale dichiarazione nel termine di tre giorni previsto dall'art. 38, comma secondo, cod. proc. pen., non potendo essere imposto alla parte di abbandonare l'udienza per presentare la dichiarazione di ricusazione, con i relativi documenti, nella cancelleria competente.
Cass. pen. n. 14/2014
Le norme che prevedono le cause di ricusazione sono norme eccezionali e, come tali, di stretta interpretazione, sia perchè determinano limiti all'esercizio del potere giurisdizionale e alla capacità del giudice sia perché consentono un'ingerenza delle parti nella materia dell'ordinamento giudiziario, che attiene al rapporto di diritto pubblico fra Stato e giudice; sicché la mera connessione probatoria tra due procedimenti che non comporti una valutazione di merito svolta da uno stesso giudice sul medesimo fatto e nei confronti di identico soggetto non determina la sussistenza di una ipotesi di ricusazione, non potendosi ritenere "pregiudicante" l'attività dei giudici ricusati che abbiano partecipato al collegio che ha valutato, in altro e diverso procedimento a carico dello stesso imputato, le stesse fonti di prova in relazione ad un diverso reato o comunque a diversi fatti.
Cass. pen. n. 11546/2013
Non dà luogo ad una ipotesi di ricusazione, ai sensi dell'art. 37 cod. proc. pen. come risultante a seguito della parziale dichiarazione di illegittimità di cui alla sentenza n. 283 del 2000 della Corte costituzionale, la circostanza che il magistrato abbia già preso parte a un giudizio a carico dell' imputato per fatti diversi sebbene caratterizzati dalla pretesa identità delle fonti probatorie valutate e da valutare, atteso che una stessa fonte probatoria, considerata importante ed attendibile in un processo, potrebbe non esserlo altrettanto in un altro. (Fattispecie nella quale è stata dichiarata inammissibile l'istanza di ricusazione proposta nei confronti di un componente del collegio penale che aveva già giudicato l'imputato per i reati di associazione per delinquere e violazioni tributarie commesse in qualità di legale rappresentante di altre società).
Cass. pen. n. 2201/2012
Non costituisce indebita manifestazione del proprio convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione, idonea ad integrare una causa legittima di ricusazione, il generico riferimento operato dal giudice in udienza alla facoltà per l'imputato, non concorde sulla decisione incidentale assunta, di poterla impugnare. (In motivazione la Corte - in una fattispecie nella quale il giudice, nel respingere l'audizione di alcuni testi richiesta dalla difesa, aveva aggiunto che "era un argomento da trattare in sede di appello" - ha precisato che a tale espressione non può attribuirsi altro significato se non quello che eventuali doglianze sull'istanza rigettata possono essere proposte in sede di impugnazione e l'ovvietà di tale assunto ne esclude ogni altra valenza).
Cass. pen. n. 155/2012
L'abuso del processo consiste in un vizio, per sviamento, della funzione, ovvero in una frode alla funzione, e si realizza allorchè un diritto o una facoltà processuali sono esercitati per scopi diversi da quelli per i quali l'ordinamento processuale astrattamente li riconosce all'imputato, il quale non può in tale caso invocare la tutela di interessi che non sono stati lesi e che non erano in realtà effettivamente perseguiti. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso nel caso di specie qualsiasi violazione del diritto alla difesa, ravvisando un concreto pregiudizio dell'interesse obiettivo dell'ordinamento, e di ciascuna delle parti, alla celebrazione di un giudizio equo in tempi ragionevoli, atteso che lo svolgimento e la definizione del processo di primo grado erano stati ostacolati da un numero esagerato di iniziative difensive - attraverso il reiterato avvicendamento di difensori in chiusura del dibattimento, la proposizione di eccezioni di nullità manifestamente infondate e di istanze di ricusazione inammissibili - con il solo obiettivo di ottenere una reiterazione tendenzialmente infinita delle attività processuali).
Cass. pen. n. 23122/2011
Il divieto, per il giudice ricusato, di pronunciare sentenza ex art. 37 comma secondo, c.p.p., opera sino alla pronuncia di inammissibilità o di rigetto, anche non definitiva, dell'organo competente a decidere sulla ricusazione, essendo, tuttavia, la successiva decisione del giudice ricusato, affetta da nullità qualora la pronuncia di inammissibilità o di rigetto sia annullata dalla Corte di cassazione e il difetto di imparzialità accertato dalla stessa Corte o nell'eventuale giudizio di rinvio.
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Rientra, nell'ambito del divieto, per il giudice ricusato, di pronunciare sentenza sino a che non intervenga l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, ogni provvedimento che, comunque denominato, sia idoneo a definire la regiudicanda cui la dichiarazione di ricusazione si riferisce. (Fattispecie di ordinanza di revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale).
Cass. pen. n. 21064/2010
Non è passibile di ricusazione il magistrato componente della Corte di Assise davanti alla quale è incardinato un procedimento penale per reati di omicidio commessi al fine di agevolare un'associazione di tipo mafioso, e quindi aggravati ai sensi dell'art. 7 D.L. n. 152 del 1991, convertito in legge n. 203 del 1991, che abbia già concorso alla pronuncia di condanna dello stesso imputato per il reato associativo sulla base delle dichiarazioni dei medesimi collaboratori di giustizia da escutere nel nuovo dibattimento.
Cass. pen. n. 48494/2008
La dichiarazione di ricusazione può essere proposta esclusivamente dalle "parti", fra le quali non rientra la persona offesa dal reato, che tale qualifica non riveste in senso tecnico.
Cass. pen. n. 35208/2007
In tema di ricusazione, costituisce indebita manifestazione del convincimento del giudice l'anticipazione della sua opinione sulla colpevolezza o sull'innocenza dell'imputato senza che la stessa sia necessaria ai fini della decisione adottata e, quindi, al fuori di qualsiasi collegamento o legame con l'esercizio delle funzioni giurisdizionali inerenti al fatto esaminato. (Nel caso di specie, la Corte di cassazione ha ritenuto corretta la decisione, adottata «de plano» con la quale la corte di appello, in relazione al provvedimento del giudice del dibattimento di rigetto della richiesta di revoca della misura cautelare applicata all'imputato, aveva escluso che il riferimento alla sussistenza dei gravi indizi colpevolezza, conseguente alla formazione di un giudicato cautelare e diretto nello specifico ad evidenziare la personalità dell'imputato, potesse integrare un'indebita anticipazione di giudizio ai sensi dell'art. 37, comma primo, lettera b), c.p.p.).
Cass. pen. n. 7220/2007
In tema di ricusazione, una volta intervenuta la decisione della corte d'appello che abbia respinto o dichiarato inammissibile la relativa richiesta, il giudice ricusato può legittimamente pronunciare nel merito, senza attendere l'esito del ricorso che, nel frattempo, sia stato proposto avverso la suddetta decisione, fermo restando che, in ogni caso, anche la pronuncia di merito indebitamente adottata prima che la corte d'appello abbia provveduto sulla ricusazione è colpita da nullità solo nel caso in cui la ricusazione sia accolta.
Cass. pen. n. 40997/2006
Il giudice che riceve una dichiarazione di ricusazione fondata sugli stessi motivi di altre precedentemente rigettate non è tenuto, prima di pronunciare la sentenza, ad attendere la decisione sulla ricusazione.
Cass. pen. n. 41263/2005
L'indebita manifestazione del convincimento da parte del giudice espressa con la delibazione incidentale di una questione procedurale, anche nell'ambito di un diverso procedimento, rileva come causa di ricusazione solo se il giudice abbia anticipato la valutazione sul merito della res iudicanda, ovvero sulla colpevolezza dell'imputato, senza che tale valutazione sia imposta o giustificata dalle sequenze procedimentali, nonché quando essa anticipi in tutto o in parte gli esiti della decisione di merito, senza che vi sia necessità e nesso funzionale con il provvedimento incidentale adottato. (La S.C. ha confermato la decisione della Corte d'appello che aveva respinto l'istanza di ricusazione, in una fattispecie in cui il richiedente deduceva che il giudice avesse espresso valutazioni sul merito del processo, negando l'ammissione d'ufficio di nuove prove per superfluità delle medesime).
Cass. pen. n. 42193/2003
Le ipotesi di ricusazione si configurano quali norme eccezionali, con la conseguenza che i casi regolati, le formalità ed i termini di proposizione della stessa hanno carattere di tassatività, e non vi possono rientrare le altre gravi ragioni di convenienza previste in tema di astensione; peraltro la indebita manifestazione del proprio convincimento va riferita a fatti sostanziali e non ai profili processuali, per loro natura strumentali all'accertamento della verità. (In applicazione di tale principio la Corte ha affermato come il rigetto delle eccezioni della difesa in ordine all'ammissione ed all'espletamento di una perizia psichiatrica, anche se accompagnato da atteggiamenti dentologicamente inopportuni, non costituisce anticipazione indebita del proprio convincimento).
Cass. pen. n. 37090/2003
La eventuale erroneità della scelta del giudice di merito di non pervenire ad una definizione anticipata del giudizio ex art. 129 c.p.p. non integra comportamento rilevante ai fini della ricusazione, in quanto di per sé non presenta aspetti di anomalia o malafede tali da apparire, sul piano logico, manifestazione di grave inimicizia.
Cass. pen. n. 30577/2003
L'inimicizia grave come motivo di astensione o come causa di ricusazione deve sempre trovare riscontro in rapporti personali estranei al processo ed ancorati a circostanze oggettive, mentre la condotta endoprocessuale può venire in rilievo quando presenti aspetti talmente anomali e settari da costituire sintomatico momento dimostrativo di una inimicizia maturata all'esterno.
Cass. pen. n. 30443/2003
La presentazione di una denuncia contro un magistrato non è da sola sufficiente ad integrare l'ipotesi di ricusazione di cui all'art. 37, primo comma, lett. a), in relazione all'art. 36, primo comma, lett. d), c.p.p., poiché il sentimento di grave inimicizia, per essere pregiudizievole, deve essere reciproco, deve nascere o essere ricambiato dal giudice e deve trovare origine da rapporti di carattere privato, estranei al processo, non potendosi desumere semplicemente dal trattamento riservato in tale sede alla parte, anche se da questa ritenuto frutto di mancanza di serenità.
Cass. pen. n. 10681/2003
La disposizione dell'art. 68, comma quarto, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (c.d. Ordinamento penitenziario), secondo cui i magistrati che esercitano funzioni di sorveglianza non debbono essere adibiti ad altre funzioni giudiziarie, non prevede una incompatibilità volta ad assicurare l'imparzialità del giudice in uno specifico procedimento, ma è dettata dall'esigenza di non distogliere il giudice di sorveglianza dalla propria peculiare attività istituzionale, anche al fine di consentirgli una idonea e necessaria specializzazione di funzioni, sicché si configura come norma generale di organizzazione relativa alla destinazione dei giudici agli uffici giudiziari, la cui deroga è espressamente prevista dalla circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione di detti uffici per il biennio 2002-2003, deliberata dal Consiglio superiore della magistratura nell'esercizio delle specifiche attribuzioni demandategli dagli artt. 7 ter e 110 dell'ordinamento giudiziario nei casi in cui occorra assicurare continuità e regolare funzionamento dei medesimi uffici. Ne consegue che non sussiste incompatibilità all'esercizio delle funzioni di giudice collegiale, in un processo già iniziatosi, in capo al componente del collegio che, successivamente trasferito al tribunale di sorveglianza, sia trattenuto in dette funzioni per il suo proseguimento in forza di rituale applicazione a tempo pieno disposta dal presidente della Corte d'appello. (Fattispecie in tema di ricusazione).
Cass. pen. n. 31421/2002
La presentazione, da parte dell'imputato (o di chi agisce nel suo interesse), della dichiarazione di ricusazione del giudice non comporta ordinariamente, secondo l'assetto normativo del vigente codice di rito, la sospensione del procedimento e, conseguentemente, il giudice ricusato, ove l'imputato versi in stato di custodia cautelare, non può sospendere, ex art. 304, commi 1 lett. a) e 4, c.p.p., il decorso dei relativi termini.
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Nella sola ipotesi in cui la dichiarazione di ricusazione intervenga nel momento immediatamente precedente la pronuncia della sentenza, si verifica ineludibilmente, ex art. 37 comma 2° c.p.p., la sospensione del procedimento, quale effetto indiretto della richiesta dell'imputato, con conseguente legittima adozione da parte del giudice sospetto del provvedimento di sospensione anche dei termini cautelari.
Cass. pen. n. 18852/2002
In tema di ricusazione, la funzione pregiudiziata di cui all'art. 37, lett. B) c.p.p. deve essere costituita — in conformità alla sentenza n. 283 del 2000 della Corte costituzionale — da una valutazione di merito, sullo stesso fatto e in ordine al medesimo soggetto, collegata alla decisione finale del processo. Ne consegue che non dà luogo ad una ipotesi di ricusazione la circostanza che lo stesso magistrato, dopo aver adottato l'ordinanza applicativa della misura della custodia in carcere, sia chiamato a pronunciarsi nello stesso procedimento sulla opposizione di cui all'art. 263, comma 5 c.p.p., trattandosi di decisione che non ha attinenza al merito della causa né è in alcun modo coordinata alla decisione finale di essa.
Cass. pen. n. 5659/2002
Non può essere qualificata come abnorme, e non può quindi essere oggetto di immediato ed autonomo ricorso per cassazione, l'ordinanza con la quale il giudice ricusato rigetti una richiesta di rinvio del procedimento motivata dalla ritenuta esigenza di attendere il definitivo esito dell'impugnazione proposta avverso il provvedimento con il quale la dichiarazione di ricusazione era stata respinta o dichiarata inammissibile.
Cass. pen. n. 5658/2002
Non costituisce indebita anticipata manifestazione del proprio convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione, e non può quindi dar luogo a ricusazione del giudice ai sensi dell'art. 37, comma 2 c.p.p., la pronuncia di ordinanza con la quale venga respinta una richiesta di rinvio del procedimento in attesa della pubblicazione di una sentenza della Corte costituzionale di cui si affermi, da parte della difesa, l'incidenza sulla posizione processuale dell'imputato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che l'ordinanza emessa nel processo non possa costituire espressione “indebita” del convincimento del giudice, ed ha affermato che il giudizio sui “fatti oggetto dell'imputazione” è rappresentato solo dalle valutazioni di merito circa la colpevolezza o l'innocenza dell'imputato o circa le condizioni di applicabilità dell'art. 129 c.p.p.).
Cass. pen. n. 3659/2000
Non può costituire valida ragione di ricusazione del giudice il fatto che questi - trattandosi di procedimento pendente alla data di efficacia del D.L.vo 19 febbraio 1998 n. 51, recante norme sull'istituzione del giudice unico di primo grado, ed essendo stata avanzata richiesta di declaratoria predibattimentale di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, ai sensi dell'art. 226 del medesimo decreto legislativo - abbia provveduto negativamente su detta richiesta, motivando sulla ritenuta insussistenza di una prospettata circostanza attenuante, in presenza della quale la prescrizione sarebbe stata da considerare maturata.
Cass. pen. n. 2051/2000
Qualora venga ricusato un intero collegio della Corte di cassazione, in caso di obiettiva carenza dei presupposti di ammissibilità della dichiarazione di ricusazione, così come delineati dall'art. 38, comma terzo, c.p.p., è legittima la pronuncia de plano di inammissibilità della dichiarazione stessa, che deve aver luogo, a norma dell'art. 41, comma primo, stesso codice, senza ritardo. (Fattispecie nella quale la dichiarazione di ricusazione era stata proposta dal ricorrente nell'udienza pubblica del 20 marzo 2000 dinanzi alla seconda sezione penale della Corte suprema nei confronti di tutti i componenti del collegio giudicante, sull'assunto che gli stessi giudici avevano emesso, il 6 marzo precedente, sentenza di rigetto dei ricorsi presentati da coimputati del medesimo reato e che appariva conseguente, stante la comunanza dei motivi da lui presentati, un esito negativo della loro valutazione. Nell'enunciare il principio di cui in massima, la S.C. ha ritenuto che le deduzioni del dichiarante apparivano all'evidenza meramente assertive di una situazione di fatto non sorretta da alcun elemento di prova idoneo a dimostrare che la sua posizione in ordine alla fondatezza, o non, degli specifici motivi di ricorso, fosse stata comunque oggetto di sindacato di legittimità da parte del collegio ricusato, in sede di delibazione dei motivi proposti dai coimputati; e, conseguentemente, preso atto della fissazione, per il giorno 21 marzo 2000, della prosecuzione dell'udienza nel processo principale, ha dichiarato inammissibile l'istanza).
Cass. pen. n. 3920/2000
Le previsioni di ipotesi di ricusazione si configurano quali norme eccezionali sia perché determinano limiti all'esercizio del potere giurisdizionale, e, più in particolare, della capacità del giudice, sia perché consentono un'ingerenza delle parti in materia di ordinamento giudiziario, attinente al rapporto di diritto pubblico fra Stato e giudice e, quindi, sottratta d'ordinario alla disponibilità delle parti e dello stesso giudice, con la conseguenza che i casi regolati, le formalità e i termini di proposizione della istanza di ricusazione hanno carattere di tassatività, non solo nel senso che non possono essere applicati in via analogica, ma anche nel senso che la loro interpretazione deve essere soltanto letterale, con esclusione di ogni interpretazione estensiva. (Nel caso la Corte ha ritenuto corretto l'operato dei giudici di merito che avevano dichiarato inammissibile un'istanza di ricusazione per inimicizia grave tra il giudice e i prossimi congiunti delle parti).
Cass. pen. n. 3919/2000
Il limite entro il quale il principio costituzionale del giusto processo — sotto il profilo della imparzialità del giudice — è destinato a operare per il tramite dell'istituto dell'incompatibilità è rappresentato dallo svolgimento di attività valutative e decisionali nell'ambito dello stesso procedimento penale: di tal che, se il pregiudizio che si assume lesivo dell'imparzialità del giudice deriva da attività da questo compiute al di fuori del giudizio in cui è chiamato a decidere, si verte nell'ambito di applicazione degli istituti dell'astensione e della ricusazione, anch'essi preordinati alla salvaguardia della funzione giudicante, ma secondo una logica a posteriori e in concreto.
Cass. pen. n. 3840/1999
Alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale, deve ritenersi che non sussista alcuna valida causa di ricusazione nei confronti del giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare sentenza in precedente procedimento nei confronti di alcuni correi e che successivamente pronunci o concorra a pronunciare altra sentenza nei confronti di altri concorrenti nello stesso reato, ancorché nel secondo processo occorra valutare le medesime fonti di prova già valutate nel primo processo. Infatti, l'autonomia delle posizioni di ciascun concorrente consente, pur nella naturalistica unitarietà della fattispecie, una scomposizione del fatto in una pluralità di condotte autonomamente valutabili in processi distinti, senza che la decisione dell'uno possa influenzare quella dell'altro. (Fattispecie in tema di associazione per delinquere).
Cass. pen. n. 9047/1999
Le eventuali cause di incompatibilità del giudice devono, per acquisire rilievo e produrre conseguenze, sempre esser fatte valere con dichiarazione di ricusazione, ai sensi degli artt. 37 lett. a), 36 lett. g) c.p.p. e questo anche nel caso in cui la situazione che determina incompatibilità non sia tra quelle specificamente previste dall'ordinamento e, proprio per tale motivo, l'interessato intenda sollevare questione di legittimità costituzionale. (Fattispecie nella quale il ricorrente, rappresentando che, durante il giudizio di merito, non era stato possibile avanzare richiesta di ricusazione per non essere la ipotesi concretamente presentatasi prevista dall'art. 37 c.p.p., ha, per la prima volta, in Cassazione, lamentato la incostituzionalità della mancata previsione, tra i casi di incompatibilità, di quello in cui uno dei giudici componenti il collegio del dibattimento, aveva composto diverso collegio in altro dibattimento, scaturente, tuttavia, dallo stesso procedimento).
Cass. pen. n. 475/1999
Costituisce causa di ricusazione ex art. 37, primo comma, lett. b), per indebita manifestazione da parte del giudice del proprio convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione, la immediata trasmissione da parte del giudice al pubblico ministero dei verbali di deposizioni testimoniali sospettate di falsità o reticenza senza attendere, come previsto dall'art. 207 comma 2 c.p.p., la decisione della fase processuale nella quale il testimone ha deposto. È contrario infatti al principio del giusto processo, che impone la netta distinzione tra il momento di acquisizione e quello della valutazione della prova, consentire al giudice di anticipare il convincimento ad un momento anteriore alla completa acquisizione probatoria ed alla fase deliberativa.
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È ricusabile, ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. b), c.p.p., il giudice il quale, in violazione dell'art. 207, comma 2, stesso codice — secondo cui la trasmissione al pubblico ministero di deposizioni testimoniali sospette di falsità o reticenza può aver luogo solo con la decisione che definisce la fase in cui il testimone ha prestato il suo ufficio — abbia disposto, d'ufficio, la suddetta trasmissione nel corso dell'istruttoria dibattimentale. (Nella specie, trattavasi di disposizioni ritenute sospette di falsità in favore dell'imputato, il quale aveva quindi per ciò proposto dichiarazione di ricusazione).
Cass. pen. n. 4210/1999
In tema di ricusazione, la ipotesi di grave inimicizia tra giudice ed imputato sussiste solo quando vi siano tra i due soggetti rapporti estranei al processo, non potendo essa ravvisarsi nel trattamento (ritenuto sfavorevole ed iniquo) riservato al secondo nel corso del procedimento. Invero la allegazione della inimicizia come causa di ricusazione non può risolversi nella mera deduzione di comportamenti processuali del giudice, ritenuti anomali dalla parte, la quale è invece tenuta ad indicare fatti e circostanze concrete, che siano idonee ad affermare l'esistenza di un rapporto personale, caratterizzato negativamente per ragioni di rancore o di avversione, in modo tale da far ritenere compromessa la imparzialità del giudice. Invero comportamenti processualmente anomali e non equanimi del giudice potranno eventualmente assumere rilevanza in sede disciplinare, mentre l'adozione di provvedimenti errati potrà ovviamente legittimare l'impugnazione, nell'ipotesi che essi abbiano determinato errori di giudizio.
Cass. pen. n. 3044/1997
Il fatto che il giudice d'appello, chiamato a decidere proprio in ordine al mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche, abbia già, all'esito di un altro processo per reati dello stesso tipo, escluso la concedibilità delle attenuanti generiche con valutazioni di ordine generale attinenti alla persona e riferite a fatti analoghi, precedenti e successivi, a quelli oggetto del procedimento, non può costituire causa illegittima di ricusazione ai sensi dell'art. 37, comma primo, lett. b).
Cass. pen. n. 1611/1997
L'istituto della ricusazione può essere utilizzato non nei confronti di un intero ufficio giudiziario ma nei confronti della persona di un determinato giudice, sempre che ricorra alcuno dei casi contemplati dall'art. 37 c.p.p., essendo diversamente attivabile il diverso istituto della rimessione del processo ex art. 45 c.p.p. È certamente ipotizzabile, anche se concretamente improbabile, che i magistrati di un intero ufficio giudiziario siano, in relazione a un medesimo procedimento, e per le stesse o diverse cause, ricusabili. Ma in tal caso deve essere allegata una specifica causa di ricusazione con riferimento a ciascun giudice. (Nella specie, è stata ritenuta inamissibile una dichiarazione di ricusazione con la quale una parte aveva accusato di parzialità tutti i giudici appartenenti a un tribunale, deducendo che i medesimi avevano adottato provvedimenti a lui sfavorevoli, senza nemmeno precisare chi dei giudici ricusati avesse effettivamente giudicato nei suoi confronti).
Cass. pen. n. 4345/1996
Tra i casi di ricusazione non rientra quello dell'opinione espressa dal magistrato nella qualità di giudice, in quanto estensore di provvedimento previsto dalla legge in via provvisoria e sottoposto alla convalida di giudice collegiale, del quale il magistrato faccia parte, trattandosi di facoltà espressamente concessa dal legislatore (per quanto riguarda la legittimazione ad emettere il provvedimento) e di obbligo di legge (per quanto concerne l'opinione espressa attraverso la motivazione del provvedimento stesso). (Fattispecie relativa a sequestro provvisorio di beni da sottoporre a misura di prevenzione patrimoniale ex art. 2 bis della L. n. 575 del 1965, adottato dal presidente della sezione di tribunale competente per materia).
Cass. pen. n. 2902/1995
I casi di ricusazione sono tassativamente indicati nell'art. 37 comma 1 c.p.p.: tra questi non rientra l'ipotesi delle «altre gravi ragioni di convenienza» prevista dall'art. 36 c.p.p. in materia di astensione.
Cass. pen. n. 3954/1994
In tema di ricusazione, la delibazione incidentale e strumentale di una questione procedurale da parte di giudici nella loro collegialità, non può ritenersi indebita manifestazione del proprio convincimento, preclusiva della possibilità di far parte del collegio; ed invero la imparzialità del giudice non può dirsi in via generale intaccata da una qualsivoglia valutazione compiuta nello stesso procedimento, perché altrimenti ne risulterebbe una radicale negazione del concetto stesso di procedimento, dovendosi avere riguardo solo alla definitività del provvedimento in una fase di giudizio.
Cass. pen. n. 2154/1992
L'istanza di ricusazione è ammissibile nei soli confronti del giudice e non anche nei confronti del rappresentante dell'ufficio del pubblico ministero, che è parte e non giudice. (Fattispecie relativa ad inammissibilità di ricusazione proposta nei confronti di un rappresentante dell'ufficio del P.M. presso la S.C.).
Cass. pen. n. 11/206
L'esercizio del potere cautelare in corso di giudizio non determina una situazione di incompatibilità rilevabile come motivo di ricusazione, poiché il giudice è titolare della competenza accessoria cautelare che si radica in ragione di quella principale del giudizio sul merito. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto immune da censure la declaratoria di inammissibilità dell'istanza di ricusazione avanzata nei confronti del giudice chiamato a celebrare il giudizio abbreviato, il quale aveva in precedenza respinto, quale giudice dell'udienza preliminare, la richiesta di sostituzione della misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari).