(massima n. 1)
La eventuale erroneitą della scelta del giudice di merito di non pervenire ad una definizione anticipata del giudizio ex art. 129 c.p.p. non integra comportamento rilevante ai fini della ricusazione, in quanto di per sé non presenta aspetti di anomalia o malafede tali da apparire, sul piano logico, manifestazione di grave inimicizia.