(massima n. 1)
In tema di ricusazione, il carattere indebito della manifestazione del convincimento del giudice sui fatti oggetto dell'imputazione, di cui all'art. 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., richiede che l'esternazione venga espressa senza alcuna necessitą funzionale e al di fuori di ogni collegamento con l'esercizio delle funzioni esercitate nella specifica fase procedimentale e va escluso nel caso di esternazione incidentale ed occasionale fatta in diverso procedimento, su particolari aspetti della vicenda sottoposta al giudizio. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima l'esclusione della causa di ricusazione eccepita nel caso in cui lo stesso giudice per le indagini peliminari, chiamato a decidere della misura interdittiva nei confronti dell'ente, nell'ambito del medesimo procedimento, aveva espresso considerazioni sul contesto organizzativo e decisionale della societą in un precedente provvedimento cautelare nei confronti dell'indagato, persona fisica e socio dell'ente).