(massima n. 2)
È ricusabile, ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. b), c.p.p., il giudice il quale, in violazione dell'art. 207, comma 2, stesso codice — secondo cui la trasmissione al pubblico ministero di deposizioni testimoniali sospette di falsità o reticenza può aver luogo solo con la decisione che definisce la fase in cui il testimone ha prestato il suo ufficio — abbia disposto, d'ufficio, la suddetta trasmissione nel corso dell'istruttoria dibattimentale. (Nella specie, trattavasi di disposizioni ritenute sospette di falsità in favore dell'imputato, il quale aveva quindi per ciò proposto dichiarazione di ricusazione).