(massima n. 1)
Non costituisce indebita manifestazione del proprio convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione, idonea ad integrare una causa legittima di ricusazione, il generico riferimento operato dal giudice in udienza alla facoltà per l'imputato, non concorde sulla decisione incidentale assunta, di poterla impugnare. (In motivazione la Corte - in una fattispecie nella quale il giudice, nel respingere l'audizione di alcuni testi richiesta dalla difesa, aveva aggiunto che "era un argomento da trattare in sede di appello" - ha precisato che a tale espressione non può attribuirsi altro significato se non quello che eventuali doglianze sull'istanza rigettata possono essere proposte in sede di impugnazione e l'ovvietà di tale assunto ne esclude ogni altra valenza).