(massima n. 1)
In tema di ricusazione, non può integrare una manifestazione indebita del convincimento del giudice ai sensi dell'art. 37, comma primo, lett. b), cod. proc. pen., la motivazione espressa nel provvedimento di autorizzazione alla intercettazione di conversazioni e comunicazioni di cui all'art. 267, comma primo, cod. proc. pen., qualora essa sia riferita ai presupposti richiesti dalla legge per l'autorizzazione delle intercettazioni, ovvero all'esistenza di gravi indizi di reato ed all'assoluta indispensabilità delle stesse ai fini della prosecuzione delle indagini.