(massima n. 1)
In tema di ricusazione, una volta intervenuta la decisione della corte d'appello che abbia respinto o dichiarato inammissibile la relativa richiesta, il giudice ricusato può legittimamente pronunciare nel merito, senza attendere l'esito del ricorso che, nel frattempo, sia stato proposto avverso la suddetta decisione, fermo restando che, in ogni caso, anche la pronuncia di merito indebitamente adottata prima che la corte d'appello abbia provveduto sulla ricusazione è colpita da nullità solo nel caso in cui la ricusazione sia accolta.