(massima n. 1)
Alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale, deve ritenersi che non sussista alcuna valida causa di ricusazione nei confronti del giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare sentenza in precedente procedimento nei confronti di alcuni correi e che successivamente pronunci o concorra a pronunciare altra sentenza nei confronti di altri concorrenti nello stesso reato, ancorché nel secondo processo occorra valutare le medesime fonti di prova gią valutate nel primo processo. Infatti, l'autonomia delle posizioni di ciascun concorrente consente, pur nella naturalistica unitarietą della fattispecie, una scomposizione del fatto in una pluralitą di condotte autonomamente valutabili in processi distinti, senza che la decisione dell'uno possa influenzare quella dell'altro. (Fattispecie in tema di associazione per delinquere).