(massima n. 2)
La violazione del divieto, ex art. 42, comma primo, c.p.p., per il giudice la cui ricusazione sia stata accolta, di compiere alcun atto del procedimento comporta rispettivamente la nullitą, ex art. 178, lett. a) c.p.p., delle decisioni ciononostante pronunciate e l'inefficacia di ogni altra attivitą processuale, mentre la violazione del divieto, ex art. 37, comma secondo, c.p.p., per il giudice solo ricusato, di pronunciare sentenza, comporta la nullitą di quest'ultima solo ove la ricusazione sia successivamente accolta, e non anche quando la ricusazione sia rigettata o dichiarata inammissibile. (In motivazione la Corte ha precisato che il rispetto del divieto di pronunciare sentenza costituisce in ogni caso un preciso dovere deontologico del magistrato ricusato).