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Articolo 17 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Riunione di processi

Dispositivo dell'art. 17 Codice di procedura penale

1. La riunione di processi [491, 610 c.p.p.] pendenti nello stesso stato e grado davanti al medesimo giudice può essere disposta quando non determini un ritardo nella definizione degli stessi(1):

  1. a) nei casi previsti dall'articolo 12;
  2. b) [nei casi di reato continuato](2);
  3. c) nei casi previsti dall'articolo 371, comma 2, lettera b)(3)(4);

1-bis. Se alcuni dei processi pendono davanti al tribunale collegiale ed altri davanti al tribunale monocratico, la riunione è disposta davanti al tribunale in composizione collegiale. Tale composizione resta ferma anche nel caso di successiva separazione dei processi(5)(6).

Note

(1) L'art. 1, c. 2 della l. 1 marzo 2001, n. 63 sul giusto processo ha apportato alcune modifiche all'articolo in questione; in particolare le parole «quando non pregiudichi la rapida definizione degli stessi» sono state sostituite da «quando non determini un ritardo nella definizione degli stessi».
(2) Le parole tra parentesi quadra alla lettera b) sono state soppresse dal d.l. del 20 novembre 1991, n, 367, successivamente convertito nella l. 20 gennaio 1992, n.8. Si specifica che, tuttavia, le modifiche all'articolo operate dalla citata legge si riferiscono ai procedimenti instaurati in seguito al 22 novembre 1991, data in cui entrava in vigore il decreto (cfr. art. 15).
(3) Originariamente il testo prevedeva oltre alla lettera c) anche la lettera d); successivamente la legge n. 63 del 1 marzo 2001, all'art. 1, c.3, ha soppresso la lettera d) ed ha modificato la c). Il testo disponeva: «c) nei casi di reati commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre; d) nei casi in cui la prova di un reato o di una circostanza di esso influisce sulla prova di un altro reato o di una sua circostanza». Si veda anche l'art. 26, l. 63/2001 cit.
(4) Si veda l'art. 2 delle disposizioni di attuazione.
(5) Tale comma è stato inserito dall'art. 168 del d. lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, con decorrenza dal 2 giugno 1999.
(6) Con riguardo ai procedimenti innanzi al giudice di pace si veda l'art. 9, d. lgs. 28 agosto 2000, n. 274.

Ratio Legis

La riunione è un istituto creato principalmente per ragioni di economia processuale poichè consente di decidere contestualmente più procedimenti tra loro connessi

Spiegazione dell'art. 17 Codice di procedura penale

Mentre la connessione (art. art. 12 del c.p.p. e ss.) opera sin dall'inizio del procedimento, la riunione e la separazione sono due istituti che trovano applicazione solo quando il procedimento è divenuto processo vero e proprio.

La riunione è un istituto creato principalmente per ragioni di economia processuale poichè consente di decidere contestualmente più procedimenti tra loro connessi; si applica allorquando i procedimenti si trovino nello stesso stato e grado pendendo di fronte al medesimo ufficio giudiziario competente sia per territorio sia per materia.

Avverso provvedimenti che dispongono la riunione o la separazione dei procedimenti non è prevista alcun tipo di sanzione nè alcun meccanismo di impugnazione poichè, anche qualora non fosse effettuata alcuna riunione o separazione, i procedimenti penderebbero comunque di fronte al giudice naturale precostituito per legge.

La riunione dei processi determina la trattazione congiunta di essi, quando si realizzano le condizioni previste dal presente articolo, ovvero:

  • la pendenza davanti al medesimo ufficio giudiziario dei processi da riunire;

  • la medesima fase, dato che entrambi i procedimenti devono trovarsi nello stesso e grado;

  • la riunione non deve determinare un ritardo nella definizione dei diversi procedimenti, la cui decisione in merito spetta al giudice;

  • la sussistenza di uno dei casi previsti dalla legge in maniera tassativa ex artt. 371, comma 2, lett. b) e 12.

Se alcuni processi pendono avanti al tribunale collegiale ed altri avanti al tribunale monocratico, la riunione si attua mediante trasmissione degli atti al tribunale collegiale, il quale si pronuncerà su tutte le regiudicande anche nell'ipotesi in cui esse siano oggetto di un successivo procedimento di separazione.

Massime relative all'art. 17 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 15080/2011

Il giudice dell'appello che rilevi la nullità del provvedimento che dispone il giudizio per uno soltanto di più procedimenti riuniti deve annullare la sentenza di primo grado esclusivamente nella parte relativa all'imputazione per la quale il rapporto processuale si è originariamente instaurato in maniera irregolare.

Cass. pen. n. 983/2011

I giudizi pendenti nel medesimo stato e grado possono essere riuniti nel corso di tutto il grado nel quale essi si trovano, anche successivamente al compimento delle formalità di apertura del dibattimento.

Cass. pen. n. 40824/2008

In tema di riunione di processi, la regola per la quale il tribunale in composizione collegiale, pur dopo che sia disposta la separazione, conosce anche dei processi del tribunale in composizione monocratica vale esclusivamente per il caso in cui sia intervenuto in precedenza un provvedimento di riunione dei processi prima pendenti separatamente, e non anche per il caso in cui la separazione sia disposta in un processo sin dall'inizio cumulativo.

Cass. pen. n. 6221/2006

In tema di riunione di processi, il dovere di sentire le parti prima della decisione è adempiuto se sono previamente informate della possibilità della riunione, in modo da potere interloquire in merito, e non è necessaria la loro audizione effettiva potendo esse mantenere sulla questione un passivo silenzio. (La Corte ha pertanto escluso la sussistenza della lamentata nullità, rilevando che il giudice aveva disposto il rinvio dell'udienza « al fine di verificare se ricorrano i presupposti per la riunione ..» e che seguirono varie udienze, a cui le parti furono invitate a comparire con avviso a verbale senza ulteriore citazione, sino a quella in cui il giudice dispose la riunione).

Cass. pen. n. 11670/1999

L'art. 2 delle att. c.p.p. attribuisce al dirigente dell'ufficio giudiziario il potere di stabilire se ricorrano o meno le ipotesi in cui è possibile la riunione dei processi ai sensi dell'art. 17 c.p.p., ma, in caso di giudizio positivo, non gli attribuisce alcuna discrezionalità sull'opportunità o meno di fare luogo alla riunione, imponendogli invece di procedere senz'altro alla designazione, per l'eventuale riunione, del giudice della sezione cui è stato assegnato per primo uno dei processi. Il dirigente, peraltro, ha il potere di derogare a tale indicazione e di designare, con un provvedimento motivato, anche un giudice diverso da quello cui è stato assegnato per primo uno dei processi, qualora tale diversa designazione sia suggerita da rilevanti esigenze di servizio ovvero qualora la designazione dell'altro giudice possa pregiudicare la rapida definizione dei processi medesimi.

Cass. pen. n. 225/1999

I provvedimenti che dispongono la riunione o la separazione dei processi, se non sono abnormi, sono normalmente inoppugnabili, anche perché la violazione degli artt. 17, 18 e 19 c.p.p. non determina invalidità, salvo quando risulti applicabile l'art. 178, lett. c), c.p.p., ove il giudice non abbia sentito alcuno degli interessati. Ne consegue che non è impugnabile neppure il provvedimento di rigetto della richiesta di riunione, in quanto la mancata riunione non può incidere sulla decisione del merito essendo possibile sia l'acquisizione di prove di altro procedimento (art. 238 c.p.p.), sia l'escussione di persone imputate in procedimento connesso o collegato (art. 210 c.p.p.).

Cass. pen. n. 4143/1998

Non è configurabile il conflitto di competenza nell'ipotesi di contemporanea pendenza di procedimenti presso distinte sezioni dello stesso ufficio giudiziario, pendenza che, non mettendo in discussione la competenza per materia e per territorio di un determinato giudice e investendo la ripartizione degli affari penali tra le varie sezioni dello stesso giudice, può determinare soltanto questioni sulla riunione dei procedimenti. Peraltro, in difetto di una espressa previsione e in forza del principio della tassatività dei mezzi e dei provvedimenti impugnabili, è inoppugnabile l'ordinanza che dispone o denega la riunione o la separazione dei procedimenti.

Cass. pen. n. 3190/1997

Per l'omessa osservanza degli artt. 17, 18 e 19 c.p.p., che contengono la disciplina dei provvedimenti di separazione o di riunione, il codice non prevede alcuna sanzione di nullità né alcun mezzo di impugnazione, sicché, per il principio di tassatività della nullità e delle impugnazioni, l'ordinanza che non dispone la separazione non è impugnabile.

Cass. pen. n. 5206/1996

In tema di connessione e competenza, la riunione dei processi è un provvedimento meramente discrezionale; ne consegue che non sussiste nullità del giudizio ove vi sia stato un implicito rigetto della richiesta e manchi un motivato provvedimento di diniego della riunione.

Cass. pen. n. 11854/1995

Qualora il giudice del dibattimento abbia, con ordinanza, respinto la richiesta di disporre la riunione fra più procedimenti, ritenendo non configurabile il prospettato vincolo della continuazione tra i reati che ne formano oggetto, la successiva sentenza di merito non può essere validamente impugnata con ricorso per cassazione, sotto il profilo del mancato riconoscimento del suddetto vincolo, atteso che, da un lato, i provvedimenti che dispongono o negano la riunione di procedimenti, siccome meramente ordinatori, sono sottratti ad ogni forma di gravame, dall'altro l'invocata continuazione può comunque essere chiesta in sede esecutiva, ai sensi dell'art. 671 c.p.p., non ostandovi — per il suo carattere meramente incidentale — la suddetta pronuncia del giudice di cognizione, il quale, proprio per non aver disposto la riunione, non ha potuto giudicare, ex professo, della sussistenza o meno della unicità del disegno criminoso, ma si è limitato ad una mera delibazione.

Cass. pen. n. 3259/1995

La c.d. «connessione interprobatoria», se può giustificare, nella fase propriamente processuale, ai sensi dell'art. 17, lett. d), c.p.p., la riunione dei processi, non può però avere effetto alcuno sulla competenza, non rientrando fra le ipotesi di connessione propriamente detta di cui all'art. 12 c.p.p.; il che trova conferma anche nell'art. 371, comma 3, c.p.p., secondo cui: «Salvo quanto disposto dall'art. 12, il collegamento delle indagini non ha effetto sulla competenza». Posta la proponibilità, anche nei procedimenti de libertate, delle questioni di competenza, vanno annullate, con gli effetti di cui all'art. 27 c.p.p., l'ordinanza applicativa di misura cautelare e quella confermativa del tribunale del riesame quando, in tali provvedimenti, sia stata indebitamente ritenuta, a fronte di eccezione tempestivamente formulata, una competenza derivata unicamente da c.d. «connessione interprobatoria.

Cass. pen. n. 1328/1995

Nessuna forma d'impugnazione è prevista dal nuovo codice di rito per i provvedimenti di riunione (o di separazione) dei processi. E poiché nel sistema processuale vigente è conservata la regola della tassatività delle impugnazioni, ne deriva che un'impugnazione, benché non prevista, può ritenersi ammissibile solo allorquando la statuizione di riferimento è assumibile nella tipologia propria dell'atto abnorme. (La Suprema Corte nell'enunciare il principio di cui in massima ha ritenuto non abnorme il provvedimento emesso dal competente giudice del dibattimento di procedere alla riunione di due processi — tra loro connessi a norma dell'art. 12 lett. a c.p.p. — trattandosi di facoltà prevista dalla legge e, specificatamente, dall'art. 17 lett. a c.p.p.).

Cass. pen. n. 4787/1994

L'istituto della riunione dei giudizi è applicabile anche dinanzi alla Corte di cassazione, non facendo la legge alcuna distinzione, in ordine ai casi di connessione, tra giudizi di merito e giudizi di legittimità. (Fattispecie relativa a procedimenti incidentali concernenti la medesima persona indagata per lo stesso reato in un unico procedimento, nella quale la Suprema Corte ha ritenuto sussistesse la medesima ratio legis delle ipotesi di connessione previste dall'art. 12 c.p.p. - rilevanti ai sensi della lett. a), dell'art. 17, stesso codice - sotto il profilo delle esigenze di semplificazione procedurale ed economia processuale, nonché di rapida definizione dei procedimenti, onde ha applicato per analogia il predetto art. 12).

Cass. pen. n. 3312/1992

L'esercizio congiunto o disgiunto dell'azione penale ovvero la riunione o la separazione dei procedimenti non modificano la determinazione della competenza per connessione. Invero, il vincolo tra reati individuato dalla legge costituisce criterio originario ed autonomo di attribuzione di competenza, indipendentemente dalla contemporanea pendenza dei relativi procedimenti, come risulta anche nella relazione al codice che sottolinea la voluta omissione della norma secondo cui la connessione è destinata ad operare solamente in caso di procedimenti nello stesso stato e grado. L'individuazione dell'unico giudice competente per connessione in ordine a più reati o più imputati, dunque, è operata dalla legge nel momento in cui intervenga un secondo procedimento penale per altro reato e per altro imputato e tale attribuzione di competenza costituisce effetto processuale di una correlazione sostanziale fra ipotizzati reati o imputati; effetto che permane fino a quando sussista la causa che ad esso ha dato origine. Ne consegue che se l'intervento di una eventuale archiviazione per uno soltanto dei reati o degli imputati vale a sciogliere il vincolo processuale di connessione per l'altro reato o imputato, la competenza per connessione permane, invece, nel caso di intervenuta condanna per uno soltanto dei reati o degli imputati. (Fattispecie in cui il giudice ordinario aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione a conoscere anche del — meno grave — reato militare pure ascritto all'imputato, sul rilievo che il procedimento concernente tale reato era nella fase dell'udienza preliminare, mentre quello relativo al reato comune connesso era già definito con sentenza irrevocabile; il giudice militare aveva a sua volta sollevato conflitto e la Cassazione, sulla scorta del principio di cui in massima, ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario).

Cass. pen. n. 3011/1992

A norma degli artt. 17 e 19 nuovo c.p.p. la riunione in senso tecnico può avere ad oggetto solo processi e non procedimenti e può essere disposta dal giudice, non dal P.M. Ciò non toglie che il P.M. abbia facoltà di esperire indagini contestuali e congiunte relativamente a distinti procedimenti, senza che ciò possa produrre effetti tipici della riunione dei processi, come quello di spostamento della competenza.

Cass. pen. n. 1911/1992

Non è qualificabile come abnorme, e non è quindi suscettibile, come tale, di dar luogo a ricorso per cassazione (attesa l'assenza di altri possibili mezzi di gravame), il provvedimento con il quale il presidente del tribunale, ai sensi dell'art. 2 del D.L.vo 28 luglio 1989, n. 271 (norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), essendo pendenti davanti a diverse sezioni del medesimo tribunale procedimenti dei quali sia possibile la riunione, abbia a tal fine designato una di dette sanzioni, nulla rilevando il fatto che altra sezione abbia in precedenza respinto una istanza di rinvio finalizzata appunto all'attuazione della riunione.

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Gianni F. chiede
martedì 31/01/2017 - Abruzzo
“La fattispecie è relativa alla duplicazione di un processo penale in cui il primo processo (numero di r.g.n.r. precedente) viene chiamato per citazione diretta a giudizio mentre il secondo viene chiamato, in epoca successiva (un paio di mesi dopo), per decreto del gup che dispone il giudizio. L'imputato che non ha chiesto il giudizio abbreviato dinanzi al Gup può richiederlo nel primo processo, in cui la richiesta sarebbe invece tempestiva, nell'eventualità in cui il secondo processo in accoglimento dell'istanza di riunione venisse riunito al primo?
Grazie”
Consulenza legale i 05/02/2017
Per rispondere al suo quesito occorrerebbe comprendere se i fatti per cui si procede possano rientrare nelle previsioni dell’art. 12 c.p.p.:
- concorso di persone (c.d. connessione soggettiva per i casi di cui all’art. 110 c.p.p.);
- concorso formale di reati (c.d. connessione oggettiva per i casi di cui all’art. 81c.p.p.);
- connessione c.d. teleologica (quando si commette un reato per commetterne od occultarne altri);
ovvero nei casi di cui all’art. 371 c.p.p., che prevede la riunione del procedimento qualora diversi uffici del Pubblico Ministero stiano procedendo per gli stessi fatti (c.d. indagini collegate).

Solo in tali casi è possibile disporre la riunione dei procedimenti per esigenza di economia processuale e – anche – per evitare di incappare nella violazione del principio del ne bis in idem (secondo il quale non si può procedere due volte per lo stesso fatto e contro la medesima persona).

Fatta questa necessaria premessa, per quanto riguarda il primo processo con citazione diretta è possibile chiedere il giudizio abbreviato fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, mentre con riguardo al secondo processo la richiesta incontra la decadenza di cui all’art. 438. c.p.p. (fino alla formulazione delle conclusioni nell’udienza preliminare). Pertanto – allo stato degli atti e a parere di chi scrive – sarebbe ben possibile richiedere fin da subito il giudizio abbreviato per il primo processo.
Sarà poi il Giudice a stabilire l’opportunità della riunione dei procedimenti, anche se – a parere di chi scrive – ove ammessi al rito speciale per uno dei processi, non parrebbe possibile disporre la riunione, con conseguente “doppio” processo.