(massima n. 1)
I provvedimenti che dispongono la riunione o la separazione dei processi, se non sono abnormi, sono normalmente inoppugnabili, anche perché la violazione degli artt. 17, 18 e 19 c.p.p. non determina invalidità, salvo quando risulti applicabile l'art. 178, lett. c), c.p.p., ove il giudice non abbia sentito alcuno degli interessati. Ne consegue che non è impugnabile neppure il provvedimento di rigetto della richiesta di riunione, in quanto la mancata riunione non può incidere sulla decisione del merito essendo possibile sia l'acquisizione di prove di altro procedimento (art. 238 c.p.p.), sia l'escussione di persone imputate in procedimento connesso o collegato (art. 210 c.p.p.).