(massima n. 2)
Ai sensi dell'art. 125, terzo comma, c.p.p. ogni provvedimento del giudice deve essere motivato a pena di nullità, e la mancanza di motivazione è vizio rilevabile in cassazione a norma dell'art. 606, lettera e) stesso codice. Tale vizio sussiste non solo quando la motivazione è materialmente assente nel provvedimento impugnato, ma anche allorché la motivazione adottata non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti. (Nella specie si è ritenuto che non rispondesse a questa minima esigenza motivazionale il provvedimento che, a fronte di puntuali censure avanzate dalla difesa dell'indagato che chiedeva il riesame di ordinanza applicativa di misura cautelare, si era limitato a indicare genericamente le fonti di prova a carico, senza nulla controdedurre - sia pure succintamente, ma in maniera esaustiva - alle argomentazioni difensive e senza chiarire alcunché in ordine all'affermata valenza indiziante degli elementi di prova sia in relazione alla soggettiva posizione dell'indagato, sia in rapporto a ciascuno dei diversi reati addebitatigli).