Cassazione penaleSez. VIsentenza n. 15080del 13 aprile 2011
(2 massime)
(massima n. 1)
Il giudice dell'appello che rilevi la nullità del provvedimento che dispone il giudizio per uno soltanto di più procedimenti riuniti deve annullare la sentenza di primo grado esclusivamente nella parte relativa all'imputazione per la quale il rapporto processuale si è originariamente instaurato in maniera irregolare.
La separazione dei processi ai sensi dell'art. 18, comma primo, lett. c), c.p. p. può essere disposta anche nel caso di procedimento oggettivamente, e non solo soggettivamente, cumulativo.