(massima n. 1)
Nessuna forma d'impugnazione è prevista dal nuovo codice di rito per i provvedimenti di riunione (o di separazione) dei processi. E poiché nel sistema processuale vigente è conservata la regola della tassatività delle impugnazioni, ne deriva che un'impugnazione, benché non prevista, può ritenersi ammissibile solo allorquando la statuizione di riferimento è assumibile nella tipologia propria dell'atto abnorme. (La Suprema Corte nell'enunciare il principio di cui in massima ha ritenuto non abnorme il provvedimento emesso dal competente giudice del dibattimento di procedere alla riunione di due processi — tra loro connessi a norma dell'art. 12 lett. a c.p.p. — trattandosi di facoltà prevista dalla legge e, specificatamente, dall'art. 17 lett. a c.p.p.).