(massima n. 1)
L'art. 2 delle att. c.p.p. attribuisce al dirigente dell'ufficio giudiziario il potere di stabilire se ricorrano o meno le ipotesi in cui č possibile la riunione dei processi ai sensi dell'art. 17 c.p.p., ma, in caso di giudizio positivo, non gli attribuisce alcuna discrezionalitā sull'opportunitā o meno di fare luogo alla riunione, imponendogli invece di procedere senz'altro alla designazione, per l'eventuale riunione, del giudice della sezione cui č stato assegnato per primo uno dei processi. Il dirigente, peraltro, ha il potere di derogare a tale indicazione e di designare, con un provvedimento motivato, anche un giudice diverso da quello cui č stato assegnato per primo uno dei processi, qualora tale diversa designazione sia suggerita da rilevanti esigenze di servizio ovvero qualora la designazione dell'altro giudice possa pregiudicare la rapida definizione dei processi medesimi.