(massima n. 1)
La c.d. «connessione interprobatoria», se può giustificare, nella fase propriamente processuale, ai sensi dell'art. 17, lett. d), c.p.p., la riunione dei processi, non può però avere effetto alcuno sulla competenza, non rientrando fra le ipotesi di connessione propriamente detta di cui all'art. 12 c.p.p.; il che trova conferma anche nell'art. 371, comma 3, c.p.p., secondo cui: «Salvo quanto disposto dall'art. 12, il collegamento delle indagini non ha effetto sulla competenza». Posta la proponibilità, anche nei procedimenti de libertate, delle questioni di competenza, vanno annullate, con gli effetti di cui all'art. 27 c.p.p., l'ordinanza applicativa di misura cautelare e quella confermativa del tribunale del riesame quando, in tali provvedimenti, sia stata indebitamente ritenuta, a fronte di eccezione tempestivamente formulata, una competenza derivata unicamente da c.d. «connessione interprobatoria.