(massima n. 1)
Per l'omessa osservanza degli artt. 17, 18 e 19 c.p.p., che contengono la disciplina dei provvedimenti di separazione o di riunione, il codice non prevede alcuna sanzione di nullità né alcun mezzo di impugnazione, sicché, per il principio di tassatività della nullità e delle impugnazioni, l'ordinanza che non dispone la separazione non è impugnabile.