(massima n. 1)
Qualora il giudice del dibattimento abbia, con ordinanza, respinto la richiesta di disporre la riunione fra più procedimenti, ritenendo non configurabile il prospettato vincolo della continuazione tra i reati che ne formano oggetto, la successiva sentenza di merito non può essere validamente impugnata con ricorso per cassazione, sotto il profilo del mancato riconoscimento del suddetto vincolo, atteso che, da un lato, i provvedimenti che dispongono o negano la riunione di procedimenti, siccome meramente ordinatori, sono sottratti ad ogni forma di gravame, dall'altro l'invocata continuazione può comunque essere chiesta in sede esecutiva, ai sensi dell'art. 671 c.p.p., non ostandovi — per il suo carattere meramente incidentale — la suddetta pronuncia del giudice di cognizione, il quale, proprio per non aver disposto la riunione, non ha potuto giudicare, ex professo, della sussistenza o meno della unicità del disegno criminoso, ma si è limitato ad una mera delibazione.