(massima n. 1)
Il riconoscimento della circostanza attenuante della dissociazione attuosa, prevista dall'art. 8 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con L. n. 203 del 1991, secondo cui «la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà», implica il ricorso, in deroga alla disciplina del bilanciamento delle circostanze di cui all'art. 69 c.p., a speciali criteri di diminuzione della pena, in forza dei quali si applica la reclusione da dodici a venti anni in luogo dell'ergastolo, non rilevando se tale ultima pena sia prevista per la forma aggravata o per la fattispecie criminosa di base.