(massima n. 1)
In virtł dell'espresso riferimento all'art. 91 e s. cod. proc. civ., contenuto nel nuovo testo dell'art. 611 cod. proc. civ. - come modificato dall'art. 2, comma terzo, lettera e), n. 39), del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge 14 maggio 2005, n. 80 - deve riconoscersi in capo al giudice competente per l'esecuzione per consegna o rilascio la competenza (funzionale o per connessione necessaria) a liquidare tutte le spese dell'esecuzione, a prescindere dal valore della controversia e dalla proposizione della relativa istanza ai sensi del predetto art. 611, ovvero degli artt. 633 e s. cod. proc. civ. (In forza di tale principio, la S.C. ha accolto il regolamento di competenza proposto avverso la decisione con cui un tribunale - investito dell'opposizione a decreto ingiuntivo emesso in relazione alla richiesta di liquidazione di spese, competenze e onorari di una procedura esecutiva per rilascio rientrante nella sua competenza - aveva ritenuto, invece, competente per valore il locale giudice di pace).