(massima n. 1)
Anche nella procedura esecutiva per consegna o rilascio — in cui il sistema di liquidazione delle spese previsto dall'art. 611 c.p.c. concerne esclusivamente le spese vive anticipate dall'istante e non anche le spese della rappresentanza tecnica, per le quali si può ricorrere al provvedimento di ingiunzione — è consentito al creditore istante di intimare con il precetto — atto preliminare all'esecuzione, non avente natura processuale — il pagamento delle spese ad esso inerenti, senza preventiva liquidazione giudiziale, e di procedere, in caso di inottemperanza, al pignoramento, fermo restando il diritto del debitore di proporre opposizione all'esecuzione anche limitatamente a tale obbligazione, accessoria rispetto a quella portata dal titolo esecutivo.