(massima n. 1)
Il decreto previsto dall'art. 611 c.p.c., con il quale il pretore, su richiesta della parte istante, liquida le spese da questa anticipate per la esecuzione per consegna o rilascio, ha natura di provvedimento monitorio, suscettibile di impugnazione nelle forme previste per l'opposizione a decreto ingiuntivo, per la quale č competente lo stesso pretore indipendentemente dal valore del credito.