(massima n. 1)
In tema di esecuzione per rilascio, qualora questa sia avvenuta a seguito di intimazione di precetto, ma senza che si sia reso necessario procedervi coattivamente, la parte istante ha diritto al rimborso delle spese processuali, ivi comprese le spese vive, i diritti di procuratore e gli onorari di avvocato.