(massima n. 2)
La disposizione dettata dall'art. 611, comma 2, c.p.c. rappresenta un'applicazione della regola generale, in tema di competenza sulla condanna alle spese, fissata dall'art. 91 stesso codice, con la conseguenza che spetta in via esclusiva al pretore, in quanto giudice competente per l'esecuzione, statuire sul diritto al rimborso - e relativa liquidazione - delle spese sostenute dalla parte istante nella procedura esecutiva per consegna o rilascio. Ne consegue che anche la domanda per la liquidazione delle spese di rappresentanza tecnica sostenute in detto procedimento va presentata al pretore che, in quanto funzionalmente competente, vi provvederà con decreto, qualificabile come decreto d'ingiunzione, a norma degli artt. 633, 634, 637 e 641 c.p.c., e che la domanda non accolta andrà riproposta al pretore in via ordinaria in applicazione dell'art. 640, ultimo comma, stesso codice.