(massima n. 1)
Il creditore che agisce in executivis per consegna o rilascio, per il principio stabilito dall'art. 91 c.p.c. di cui l'art. 611 c.p.c. costituisce applicazione ha diritto al rimborso delle spese vive, con provvedimento autonomo del giudice dell'esecuzione (che, ai sensi dell'art. 16 c.p.c., č il pretore) costituente titolo esecutivo mancando un provvedimento che chiude il procedimento. Sulla domanda di rimborso delle spese affrontate nella stessa procedura per l'assistenza tecnica il medesimo giudice, competente per materia, provvede invece con decreto, di natura monitoria.