(massima n. 1)
A seguito della modifica dell'art. 611 c.p.c., operata dall'art. 2, comma terzo, lettera e), del d.l. 14 marzo 2005 n. 35, convertito nella legge 14 maggio 2005, n. 80 (riforma entrata in vigore il 1° marzo 2006), il giudice dell'esecuzione è tenuto a provvedere alla liquidazione delle spese del procedimento a norma degli artt. 91 e seguenti del codice di procedura civile. Pertanto il potere di liquidazione del giudice, in precedenza limitato alle spese vive, deve ritenersi esteso anche agli onorari e ai diritti, ed il relativo decreto, riconducibile all'ambito dell'art. 642 c.p.c., è impugnabile nelle forme dell'opposizione a decreto ingiuntivo.